calendario versamento saldo ivaL’importo può essere suddiviso fino a un massimo di nove rate, da versare entro il 16 di ciascun mese, fino a novembre, con l’aggiunta di interessi nella misura dello 0,33% mensile.


 

È giovedì 16 marzo l’ultimo giorno utile per versare l’intera somma o la prima rata del saldo Iva 2016, risultante dalla dichiarazione annuale 2017. Il passaggio in cassa è dovuto, ricordiamo, soltanto se l’importo del rigo VL38 del modello di dichiarazione è superiore a 10,33 euro, quindi, in base al criterio di arrotondamento, a 10 euro.

 

Nonostante da quest’anno la dichiarazione Iva viaggi obbligatoriamente da sola, ossia non più unificata con quella dei redditi, i contribuenti hanno la possibilità di versare il tributo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi (30 giugno o 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

 

Le regole per la rateizzazione

 

Il tributo, come anticipato, può essere frazionato fino a un massimo di nove quote mensili di pari importo, ognuna delle quali deve essere versata entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. L’ultima va pagata entro novembre. A ciascuna rata devono essere aggiunti gli interessi dello 0,33% mensile. In pratica, quindi, ad esempio, per le tre rate successive alla prima, cioè quelle con scadenza 18 aprile (il 16, scadenza naturale, è Pasqua e il giorno seguente è festivo), 16 maggio e 16 giugno, gli interessi dovuti saranno, rispettivamente, dello 0,33%, 0,66% e 0,99%.

 

Versamento esclusivamente telematico

 

Per il versamento, canale telematico obbligatorio, attraverso i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le piattaforme informatiche Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo, tranne nel caso di F24 con saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l’amministrazione finanziaria. L’operazione può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

 

Il codice tributo da inserire nella sezione “Erario” della delega di pagamento è “6099”; in caso di rateizzazione, gli interessi vanno invece identificati con il codice “1668”. Il mancato o insufficiente pagamento dell’Iva sconta la sanzione amministrativa del 30% dell’importo non versato, a meno che non si tratti di “lieve tardività” (ritardo non superiore a 90 giorni), per la quale l’entità della sanzione è dimezzata al 15 per cento.