versamento-contributi-arera-comuniEcco alcuni importanti chiarimenti sui Comuni che sono tenuti al versamento e quelli che invece ne sono esentati.


Versamento Contributi ARERA: i Comuni obbligati e quelli esentati quali sono? Con riferimento ai quesiti pervenuti in tema di iscrizione all’Anagrafica operatori dell’ARERA e al versamento del contributo dovuto per il funzionamento dell’Autorità, si ritiene opportuno fornire dei chiarimenti sui Comuni che sono tenuti al versamento e quelli che invece ne sono esentati.

In particolare, i quesiti sorgono per i Comuni che gestiscono esclusivamente il servizio gestione tariffe e relazioni con gli utenti.

Versamento Contributi ARERA: quali Comuni sono obbligati? Quali esentati?

Si precisa in proposito che gli altri Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti all’obbligo di pagamento del contributo di funzionamento dell’Autorità.

Pertanto, qualora l’attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza sia esercitata unitamente ad una o più attività del servizio rifiuti, i Comuni saranno tenuti al versamento del contributo.

Per tutti questi Comuni, si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalla citata deliberazione sulla base dell’importo complessivo della TARI.

Questo deve essere risultante dai costi esposti nel piano economico finanziario deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione. E si deve considerare sempre al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità.

L’esclusione dal contributo non esonera tuttavia i Comuni dalla presentazione della dichiarazione connessa al contributo di cui alla stessa delibera n.173/2019.

In proposito l’ARERA dispone che:

“Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione nella raccolta dati relativa al contributo di funzionamento, anche in caso di esenzione dal versamento”.

Infine viene poi ribadito che:

“La dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto poiché inferiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro nonché dai Comuni esentati dal versamento in quanto esercenti il servizio”.

Pertanto, i medesimi Comuni sono egualmente tenuti ad iscriversi all’Anagrafica operatori dell’Autorità.

A questo link il testo completo del documento.