riscossioneL’art. 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, reca importanti novità in tema di riscossione delle entrate comunali, in particolare riguardanti il versamento spontaneo delle entrate comunali nel conto corrente di tesoreria e l’adeguamento dei sistemi organizzativi sottostanti al rapporto tra ente impositore e soggetto affidatario.

 

 


 

La norma è tuttavia caratterizzata da alcuni elementi di incertezza, che è auspicabile vengano meglio chiariti per via normativa. Appare tuttavia opportuno proporre alla riflessione alcuni punti essenziali che possono trovare sistemazione applicativa anche per via interpretativa.

 

L’articolo è caratterizzato da alcuni elementi di incertezza, che è auspicabile vengano meglio chiariti per via normativa. Appare tuttavia opportuno proporre alla riflessione alcuni punti essenziali che possono trovare sistemazione applicativa anche per via interpretativa.

 

L’analisi della disposizione non può prescindere dalla sua ratio che va certamente individuata nella volontà di minimizzare i rischi connessi al maneggio di denaro pubblico da parte di soggetti terzi, benché titolati da appositi contratti, come nel caso dei concessionari di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, anche in conseguenza dei rilevanti episodi di distrazione di denaro pubblico registrati dalle cronache degli ultimi anni. Peraltro, tale obiettivo si esplica con riferimento ai soli pagamenti spontanei (cioè registrati alla scadenza naturale prevista dalla normativa o in regime di ravvedimento operoso) mentre non soggiacciono al nuovo regime i versamenti conseguenti ad atti di accertamento o ad ingiunzioni di pagamento.

 

Tra gli oggetti di riflessione è il riferimento al conto di tesoreria. Alla luce della ratio della norma, si ritiene che essa sia rispettata anche con versamenti effettuati su conti correnti postali intestati al Comune. L’esigenza è di carattere operativo in quanto, nei casi di concessione, il soggetto affidatario deve essere in grado di acquisire le informazioni relative alle riscossione ai fini della gestione dei tributi stessi. Le esigenze gestionali e l’obbligo di versamento al Comune possono quindi essere soddisfatte mediante l’apertura di un conto corrente postale, intestato all’ente impositore, sul quale è garantito l’accesso a fini informativi da parte del concessionario.

 

In allegato la nota completa.