verifica-fiscale-documentazione-custodita-interno-borsaVerifica Fiscale: la documentazione custodita all’interno di una borsa è probante? A fornire chiarimenti ci pensa la Corte di cassazione nella sentenza n. 24306 del 4 Ottobre 2018.


La vicenda trae origine dagli avvisi di accertamento con i quali l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori ricavi non dichiarati. Gli avvisi derivano da due verifiche, dalle quali era emersa l’esistenza di documentazione relativa a un conto corrente bancario, la cui movimentazione si riferiva a operazioni della società contribuente.

 

Il caso della borsa chiusa

 

La Commissione regionale evidenziava che l’acquisizione dei dati durante la verifica fiscale era stata effettuata illegittimamente, in quanto posta in essere tramite l’apertura di una borsa chiusa, seppur previa autorizzazione della dipendente presente al momento della verifica, ma non delegata a prestare assistenza in sede di indagini.

 

A giudizio della Ctr, inoltre, a fronte di accertati maggiori ricavi, non erano stati rintracciati i relativi maggiori costi sostenuti per produrli.

 

La decisione della Cassazione

 

La suprema Corte, con la pronuncia 24306 del 4 ottobre scorso, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, in relazione alla spontaneità o meno dell’aperura della borsa, sottolinea che

 

“l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta dall’art. 52, terzo comma, D.p.r. n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 33, D.p.r. n. 600 del 1973), è richiesta soltanto nel caso di «apertura coattiva», e non anche quando l’attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente (cfr. Cass. n. 3204/2015 e Cass. n. 9565/2007)”.

 

Pertanto deve ritenersi legittima l’acquisizione di documentazione custodita all’interno di una borsa rinvenuta in sede di verifica fiscale laddove, come nel caso in esame, l’apertura della stessa è avvenuta con l’autorizzazione di un dipendente dell’impresa in verifica e, comunque, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione specifica al momento della dichiarazione resa a chiusura della stessa verifica.