vending machineDefinite, con il provvedimento 30 marzo 2017 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal precedente provvedimento del 30 giugno 2016.


 

Entrambi sono stati emanati per dare attuazione all’articolo 2, comma 2, Dlgs 127/2015 (come modificato dall’articolo 4, comma 6, lettera a), Dl 193/2016), che introduce l’obbligo, dal 1° aprile 2017, della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi per gli operatori Iva che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (“vending machine”). Infatti, il comma 4 del predetto articolo 2 prevede che, “con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica, le caratteristiche tecniche degli strumenti … e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni”.

 

Ciò premesso, con provvedimento del 30 giugno 2016, è stata disciplinata una “prima soluzione transitoria”, valida per i distributori automatici dotati di:

 

 

  • una o più “periferiche di pagamento”
  • un “sistema master”, cioè un sistema elettronico dotato di Cpu e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli
  • un erogatore di prodotti o servizi
  • una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

Nel rispetto dell’articolo 2, comma 2, Dlgs 127/2015, in base al quale “con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”, l’intervento odierno disciplina, invece, i distributori automatici differenti da quelli appena descritti poiché non dispongono di una “porta di comunicazione”, attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo idoneo a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia (un ulteriore provvedimento definirà le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici di carburanti).

 

Entrando nel merito del provvedimento appena pubblicato, l’attività di accreditamento dei gestori dei distributori automatici e di censimento dei loro dispositivi (che potrà iniziare dal 1° settembre 2017 e concludersi entro la data di messa in servizio degli stessi) è identica a quella delineata dal provvedimento del 30 giugno. Infatti, la differenza sostanziale tra i due provvedimenti consiste nell’acquisizione dei dati dal sistema master: mentre per i distributori automatici dotati di porta di comunicazione l’acquisizione avviene automaticamente mediante un dispositivo mobile, per quelli privi di “porta” l’acquisizione è manuale (è responsabilità del gestore o dei suoi incaricati imputare, mediante apposito software reperibile sul libero mercato, i dati di vendita rilevati manualmente dalla vending machine sul dispositivo mobile).

 

Terminata la fase di acquisizione dati, il dispositivo mobile genera, per entrambe le ipotesi, un file xml secondo il tracciato riportato nell’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi”, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette telematicamente al sistema dell’Agenzia.

 

La memorizzazione e la trasmissione delle informazioni avverrà secondo le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento e, in fase di prima applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018. La trasmissione telematica avviene al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa, utilizzando un dispositivo mobile censito dal sistema dell’Agenzia. Qualora la vending machine sia in grado, l’invio dei dati può essere effettuato anche direttamente dalla stessa, senza la necessità di utilizzare un dispositivo mobile.

 

Il provvedimento contiene due ulteriori rilevanti “semplificazioni”:

 

 

  • la possibilità – se si opta per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015) – di adempiere all’obbligo tramite un “registratore telematico” con le caratteristiche tecniche descritte nel provvedimento 28 ottobre 2016. La semplificazione riguarda esclusivamente i corrispettivi generati da distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell’attività commerciale dove è ubicato il “registratore telematico”
  • i Comuni che gestiscono direttamente distributori automatici possono adempiere all’obbligo secondo le modalità e i termini definiti nella convenzione di cooperazione informatica sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate, quindi utilizzando canali sicuri già esistenti e funzionanti nel dialogo tra pubbliche amministrazioni.

 

 

Infine, il provvedimento chiarisce che le specifiche tecniche pubblicate oggi – così come quelle allegate al provvedimento 30 giugno 2016 – valgono per una “fase transitoria”, che avrà termine il 31 dicembre 2022: con successivo provvedimento verranno disciplinate le caratteristiche tecniche che dovranno avere le vending machine nella fase “a regime”.

Fase transitoria
(fino al 31 dicembre 2022) 
Inizio accreditamento
e censimento
Inizio memorizzazione
e trasmissione
Vending machine con porta di comunicazione 30 luglio 2016 1 aprile 2017
Vending machine senza porta di comunicazione 1 settembre 2017 1 gennaio 2018