MARCHIO_IFEL_STACCATOL’Ifel ha pubblicato un prospetto riepilogativo sulle variazioni di bilancio alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 113/2016, e ha chiarito che il consiglio comunale, provinciale e metropolitano ha competenza anche sulle variazioni di cassa conseguenti a quelle fra dotazioni di missioni e programmi.

 

In base all’Art. 175 c. 5-bis lett.a) e all’art. 187 commi 3. 3 quater e 3 quinquies del TUEL, nel caso in cui il consuntivo non sia stato ancora approvato, La Giunta verifica l’importo delle quote vincolate sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto. Se il bilancio approvato entro il 31/12/n-1 già prevede applicazione avanzo presunto, il relativo prospetto deve essere aggiornato entro il 31/1/n. (senza parere revisori). Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’importo del risultato di amministrazione vincolato. La mancata approvazione determina variazione bilancio con cancellazione dell’avanzo presunto e relativa spesa (art. 187 c.3 quater e principio p.to 9.2). Nel caso in cui, a seguito dell’approvazione del prospetto di cui al punto 1), si configuri un disavanzo di amministrazione presunto, l’applicazione della quota in oggetto è possibile solo previa approvazione del bilancio di previsione che rechi l’iscrizione della quota di disavanzo da ripianare.

 

Per l’art. 175, c.5-bis lett. a) e art. 187 c. 3-sexies ,nel caso in cui, a seguito dell’approvazione del prospetto di cui al punto, si configuri un disavanzo di amministrazione presunto, l’applicazione della quota in oggetto è possibile solo previa approvazione del bilancio di previsione che rechi l’iscrizione della quota di disavanzo da ripianare.

 

Oppure, secondo l’art. 175 c. 5-bis lett.a) e art. 187 commi 3 e 3- sexies, se il bilancio approvato entro il 31/12/n-1 già prevede applicazione avanzo presunto, il relativo prospetto deve essere aggiornato entro il 31/1/n. (senza parere revisori). Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’importo del risultato di amministrazione vincolato. La mancata approvazione determina variazione bilancio con cancellazione dell’avanzo presunto e relativa spesa (art. 187 c.3 quater e principio p.to 9.2).

 

Nota:per tutte le variazioni di giunta o di resp. finanz. su cui non è previsto parere: i revisori nella relazione al rendiconto devono dare atto della sussistenza dei presupposti che hanno determinato tutte le variazioni di bilancio (art. 239 tuel). Valutare opportunità di trasmetterle all’organo man mano che vengono adottate, dandone atto nel provvedimento.

 

In allegato il prospetto dell’IFEL.