variazioni-bilancio-gestione-fondoneAlcune indicazioni utili in merito alle Variazioni di Bilancio particolari e alla gestione del Fondone.


Il 30 novembre segna il termine ultimo entro il quale l’ente può effettuare le variazioni di bilancio in modo date da riservarsi l’ultimo periodo dell’anno per avviare e concludere la lavorazione del bilancio di previsione inerente all’esercizio successivo.

Quanto appena detto è in parte vero, o in parte falso…dipende dai punti di vista.

Vi sono infatti delle eccezioni che interessano degli interventi che possono sfondare il termine di cui sopra, eccezioni accentuate alla luce delle disposizioni emesse in questo periodo storico particolare caratterizzato da un’emergenza sanitaria.

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Variazioni di Bilancio particolari e gestione Fondone

Bisogna infatti sottolineare come sia possibile deliberare sino al 31 dicembre 2020 le variazioni correlate al Fondone per le funzioni fondamentali, questa scadenza è prevista dal Decreto di agosto, ovvero la L. 126/20.

Oltre alla particolarità di cui sopra vediamo quali sono le altre eccezioni previste dall’art. 175 TUEL che prevedono una capacità operativa che eccede il termine del mese di novembre nel rispetto del termine ultimo del 31 dicembre:

  • è possibile, anzitutto, l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e del correlato programma di spesa;
  • possono essere istituite tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento quindi pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, al fine di consentirne la regolarizzazione. Dette entrate, non essendo a destinazione vincolata, non trovano allocazione nella sezione spesa;
  • è possibile utilizzare le quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti, con un effetto espansivo sulla spesa iscritta in modo tale da non andare a inficiare gli equilibri e massimizzare l’efficacia degli interventi prudenziali, o di programmazione, posti in essere;
  • sono realizzabili le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate. Questa operazione dà concretezza operativa al principio della competenza finanziaria potenziato;
  • a fronte della necessità di rimodulare gli stanziamenti di cassa del primo esercizio del bilancio approvato (rispetto al triennio) è possibile effettuare la variazione delle dotazioni;
  • vi sono le modifiche di esigibilità di competenza dirigenziale, finalizzate a variare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa.

 


Fonte: articolo di Marco Sigaudo