La detrazione relativa ai canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede, che eccede l’imposta lorda, può essere recuperata ai sensi del decreto 11 febbraio 2008?
Sante Romano
In presenza di tutte le condizioni richieste dalla legge, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir). In tale ipotesi, la detrazione eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata. Infatti, le previsioni del decreto Mef 11 febbraio 2008, che, in base a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 1-sexies, Tuir, disciplina le modalità di recupero della detrazione eccedente, non possono essere estese anche al beneficio in esame poiché esse si applicano soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale di cui all’articolo 16, Tuir, e alla specifica detrazione per conduttori di alloggi sociali prevista, per il triennio 2014-2016, dall’articolo 7, Dl 47/2014 (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 109).