Con provvedimento del 29 gennaio scorso, è stato approvato il modello Unico 2016 Società di capitali, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Sono diverse le novità normative accolte nelle nuove istruzioni e nel modello Unico SC 2016. Si va, in particolare, dalle due Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) e per il 2016 (legge 208/2015) ai decreti legislativi sulla revisione degli interpelli (Dlgs 156/2015) e sulla crescita e internazionalizzazione delle imprese (Dlgs 147/2015).
Società e enti non residenti
Una prima novità riguarda i soggetti interessati all’utilizzo del modello di dichiarazione 2016 e deriva dall’applicazione del Dlgs 147/2015, che ha modificato gli articoli 151 e 152 del Tuir, “riqualificando” la base imponibile per i soggetti non residenti. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto (dal 7 ottobre 2015, quindi), il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti (articolo 73, comma 1, lettera d, del Tuir), è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 23 del Tuir, esclusi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Il nuovo articolo 151 prevede che tali redditi concorrano a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente e che vengano determinati secondo le disposizioni del titolo I del Tuir (dedicato alle regole dell’Irpef), relative alle categorie nelle quali rientrano, fatta eccezione dei redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni (articolo 23, comma 1, lettera e, del Tuir), ai quali si applicano le disposizioni previste dall’articolo 152 del Tuir.
In sintesi, è prevista una tassazione su base isolata, senza compensazioni, con l’eccezione dei redditi d’impresa della stabile organizzazione. Infatti, per la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali, il reddito è determinato in base agli utili e alle perdite a essa riferibili e secondo le disposizioni della sezione I, del capo II, del titolo II del Tuir(1), cioè di quelle relative alla determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti. Si conferma ed esplicita, nella nuova formulazione dell’articolo 152 del Tuir, il principio elaborato in ambito Ocse, che vede nella stabile organizzazione un’impresa separata e indipendente, distinta dalla “casa madre”, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
La relazione illustrativa al Dlgs 147/2015 ha precisato che le modifiche semplificano gli adempimenti delle società e degli enti non residenti, che “dovranno presentare un’unica dichiarazione dei redditi, nella quale indicare, per ciascuna categoria, tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato”. A tal fine, il modello Unico SC è utilizzato, tra gli altri, dalle società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni a esse equiparate, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir), nonché dagli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione e, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 147 (ricordiamo, 7 ottobre 2015), anche da quei soggetti, sopra citati, che non hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
Per questi ultimi, fino al periodo d’imposta in corso precedente al 7 ottobre 2015, l’adempimento dichiarativo è assolto con l’utilizzo del modello Unico Enc. Quindi, i vari redditi concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente (che è indicato nel quadro RN) e sono determinati secondo le disposizioni del titolo I del Tuir, relative alle categorie nelle quali rientrano (indicate nei quadri RA, RB, RL, RT, nonché RH per i redditi di partecipazione), a eccezione dei redditi d’impresa (indicati nel quadro RF) derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e, del Tuir, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’articolo 152 del Tuir (articolo 151 del Tuir). Per motivi di semplificazione e stante la novità della disciplina, le istruzioni ai quadri RA, RB, RL, RT, RH e ai prospetti contenuti negli altri quadri non riportate nel modello Unico SC sono mutuabili da quelle dei corrispondenti quadri o prospetti del modello Unico Enti non commerciali.
Il frontespizio
Il legislatore – con la legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, commi da 634 a 636) – ha voluto “introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione” per “semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili”. A tal fine, nel frontespizio del modello, nella sezione “Tipo di dichiarazione“, la casella “Dichiarazione integrativa” prevede l’utilizzo del codice “2” nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo, quindi, è fornire una possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
Altra conseguente modifica si rinviene nella sezione “Firma della dichiarazione“, dove la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” è utilizzata dal contribuente per richiedere che le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore vengano inviate all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
NOTE:
1) Sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (articolo 152 del Tuir).