Ecco un approfondimento in merito agli ultimi giorni utili per intervenire sul Bilancio di Previsione a cura del Dott. Claudio Chiusano, Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Se da un lato il legislatore ha fissato già al 31 luglio – fatto salvo ulteriori periodicità stabilite dal regolamento di contabilità dell’ente – il termine per un primo assestamento del bilancio di previsione, dall’altro ha introdotto una serie di strumenti che permettono sino agli ultimi giorni dell’esercizio di intervenire su di esso in modo da assicurarne continua coerenza con i postulati di veridicità, attendibilità e correttezza ex allegato 1 D.Lgs. 118/2011. Strumenti che sono a disposizione non solo dell’organo consiliare ma anche di quello esecutivo e dei responsabili di spesa.
Ultimi giorni per intervenire sul Bilancio di Previsione
L’organo consiliare, oltre al ben noto termine del 30 novembre per le variazioni “ordinarie”, ha la possibilità di intervenire sul bilancio fino a tutto il 31 dicembre per le fattispecie ex art. 175 comma 3 Tuel, principalmente riconducibili all’istituzione di nuove entrate e all’utilizzo delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione, oltre che a procedere alla reimputazione agli esercizi successivi di obbligazioni riferite ad entrate vincolate.
L’organo consiliare ha inoltre l’obbligo di provvedere entro il 31 dicembre alla ratifica delle variazioni di bilancio motivatamente adottate in via d’urgenza dall’organo esecutivo intervenendo, sempre entro tale termine, con gli opportuni provvedimenti, anche finanziari, in caso di mancata o parziale ratifica.
Ulteriori interventi degli ultimi giorni potrebbero derivare anche da debiti fuori bilancio ex art. 194, per i quali il regolamento di contabilità potrebbe non prevedere specifici termini entro cui provvedere al relativo riconoscimento e conseguente finanziamento, così come per la salvaguardia degli equilibri finanziari.
L’organo esecutivo effettua i prelievi dal fondo di riserva ex art. 166 Tuel in caso si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, con il vincolo di destinare almeno la metà della quota minima accantonata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.
L’organo esecutivo inoltre interviene a sua volta a livello del piano esecutivo di gestione, entro il termine ordinario del 15 dicembre, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio di cui all’articolo 175 comma 3 che possono anch’esse essere deliberate fino al 31 dicembre.
Ulteriori accorgimenti
Sono ancora da ricordare, nell’ottica di conferire maggiore speditezza operativa all’ente locale, le variazioni ex art. 175 comma 5-quater, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, da parte dei responsabili di spesa in ordine principalmente alle variazioni riferite al fondo pluriennale vincolato, all’utilizzo delle quote vincolate ed all’adeguamento degli stanziamenti delle partite di giro e dei servizi per conto di terzi.
Si precisa infine come sia peculiare interesse dell’ente a che le previsioni di bilancio siano stimate nel modo più accurato ed aggiornato possibile ed il più possibile allineate agli effettivi impegni ed accertamenti già registrati in quanto tale allineamento, oltre a consentire di meglio individuare eventuali risorse da destinare a voci di bilancio in sofferenza, permette di definire una base maggiormente attendibile su cui formulare previsioni sull’esercizio successivo, agevolando, non da ultimo, anche il lavoro dell’organo di revisione.
Fonte: articolo di Claudio Chiusano - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Asti – Componente Commissione UNGDCEC “Enti Locali”