Disponibile la nota di lettura dell’IFEL – Fondazione Anci dedicata alle ultime modifiche al processo tributario: ecco tutte le novità.


Ad introdurre nuovi parametri nel contenzioso tributario è il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, approvato in attuazione della Delega fiscale (l. 9 agosto 2023, n. 111), che all’art. 19 reca i principi e criteri direttivi per gli interventi di riforma.

Le modifiche alle disposizioni sul processo tributario disciplinate dal d.lgs. 546/1992,  hanno l’obiettivo di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria, di snellire, accelerare ed arricchire la fase cautelare, con la previsione dell’impugnazione delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

Inoltre, il decreto legislativo reca interventi di ampliamento degli istituti di deflazione del contenzioso tributario, come la nuova conciliazione delle vertenze pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

Ultime novità in materia di processo tributario: la nota IFEL

L’IFEL si sofferma su tutte le novità contenute nel Decreto legislativo n. 220/2023, che all’art. 19 reca principi e criteri direttivi per gli interventi di riforma del contenzioso tributario.

In sintesi, il legislatore è intervenuto su diverse aree:

  • deflazione del contenzioso;
  • riduzione dei tempi del processo;
  • più efficace tutela dei diritti del contribuente;
  • semplificazione e digitalizzazione.

Nella nota si analizzano i singoli interventi di modifica, con la relativa indicazione della decorrenza degli effetti, poiché le norme recate dal D.lgs. n. 220/2023 hanno tre regimi differenziati di entrata in vigore.

Il decreto infatti:

  • entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, dal 4 gennaio 2024
  • mentre il comma 2 individua le nuove disposizioni che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024
  • fatta eccezione per alcune modifiche, puntualmente elencate nel comma, che si applicano, invece, dal giorno successivo all’entrata in vigore e, quindi, dal 5 gennaio 2024.

Testimonianza scritta

Il d.lgs 220/2023 introduce due ulteriori periodi relativi alla facoltà di notifica in via telematica dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale.

Il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un modulo scaricabile dal sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo con firma digitale. Tuttavia, poiché il testimone, non essendo parte del processo non può avere accesso al SIGIT, si dispone che l’onere di depositare telematicamente la testimonianza resa dal testimone stesso spetti al difensore che lo ha citato.

Si aggiunge anche la possibilità per chi conferisce l’incarico al difensore di apporre la propria firma digitale, con il conseguente venir meno dell’obbligo di certificazione da parte del difensore della avvenuta firma autografa.

Spese di lite

Si prevede, come in passato, l’ordinaria condanna alle spese della parte soccombente, salvo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate in sentenza. Con la modifica, si dispone che la compensazione opera anche nel caso in cui una delle parti, o l’ente impositore o il contribuente, risulti vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio.

Comunicazioni e notificazioni

Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la modifica si snellisce la modalità residuale di comunicazione tramite raccomandata in quanto le comunicazioni di segreteria e le notificazioni devono essere effettuate con modalità telematiche, salvi casi eccezionali. La nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024.

La nuova disposizione prevede che:

  • le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata;
  • tra le pubbliche amministrazioni, le comunicazioni sono effettuate nell’ambito del SPC (Sistema Pubblico di Connettività)
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo;
  • è onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria;
  • e infine, in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Il testo della nota di lettura

Qui il documento completo.