modello, 770 2015Si avvicina la scadenza del 31 luglio per la presentazione del modello 770. All’adempimento sono chiamati i sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. In base ai dati da comunicare, va prodotto il 770 ordinario, quello semplificato o entrambi.

 

In particolare, nel modello semplificato vanno indicati i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti: redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati; indennità di fine rapporto; prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione; redditi di lavoro autonomo; provvigioni; redditi diversi. Invece, nel 770 ordinario, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, vanno indicati i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria.

 

Chi è tenuto al solo 770 semplificato, in quel modello deve esporre anche i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate evidenziati nei prospetti ST, SV e SX. Se invece va presentato anche il 770 ordinario, quello semplificato deve essere prodotto senza i suddetti prospetti: i dati in essi contenuti vanno evidenziati nei quadri ST, SV e SX del 770 ordinario.

 

Entrambi i modelli devono essere presentati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, attraverso i software di compilazione e controllo disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, non è consentita la presentazione tramite banche convenzionate o uffici postali, né chi è momentaneamente all’estero può avvalersi della raccomandata o altro mezzo equivalente.

 

Per la trasmissione telematica diretta, occorre utilizzare il canale Fisconline, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti non superiore a 20, ovvero Entratel, se la dichiarazione riguarda più di 20 soggetti. Chi è già abilitato al servizio telematico Entratel deve in ogni caso continuare ad avvalersi di questo canale. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dalla stessa Agenzia, che attesta di aver ricevuto la dichiarazione.