La direzione generale della fiscalità e Unione doganale della Commissione europea, responsabile della politica comunitaria in materia di fiscalità e dogane, ha commissionato a una nota società di consulenza uno studio sulla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (la direttiva), al fine di esaminare alcuni aspetti tecnici della legislazione comunitaria in materia di tassazione dei prodotti energetici.
Il questionario messo a punto dalla società di consulenza
A tal proposito la società incaricata ha realizzato un questionario, indirizzato agli operatori economici, su una serie di questioni fiscali in materia di energia, il cui termine per la presentazione delle risposte è il 21 maggio 2017. Il questionario, basato principalmente su domande con risposte dicotomica del tipo Si/No e domande con risposte a scelta multipla, si compone di sei parti e affronta tematiche quali la qualificazione dei prodotti energetici, i fatti generatori di imposta, i livelli di tassazione e le cause di esenzione o riduzione.
La determinazione dei prodotti energetici
Dopo la prima parte, volta a raccogliere informazioni sulle società partecipanti, quali settore di appartenenza, Stato membro di localizzazione, numero di impiegati e fatturato del 2015, si entra nel vivo dello studio tecnico con la seconda parte, denominata “ambito di applicazione” che si focalizza sulla determinazione dei prodotti energetici. Dopo aver premesso che la direttiva qualifica i prodotti energetici sottoposti ad accise in base al codice NC (nomenclatura combinata europea) o all’uso che è fatto di essi, alle società viene chiesto se siano state riscontrate incertezze nel qualificare o nell’escludere un prodotto come prodotto energetico coerentemente con la codifica NC. Inoltre poiché alcuni beni, sottoposti ad accise, conformemente alla normativa sulle accise, e soggetti alle misure di controllo e circolazione, possono essere esclusi dall’ambito di applicazione dalle accise sui prodotti energetici e sull’elettricità, il questionario chiede se la determinazione di tale fattispecie sia stata fonte di incertezze. Infine nel caso in cui gli Stati membri, conformemente ad accordi bilaterali, abbiano dispensato dalle misure di controllo e di circolazione alcuni prodotti energetici, viene chiesto se l’azienda utilizza la semplificazione delle disposizioni di controllo e di circolazione su tali prodotti e se la procedura per beneficiare di tale semplificazione sia stata onerosa.
I fatti generatori di imposta
La terza parte riguarda i fatti generatori di imposta con riguardo a due fenomeni di esclusione degli stessi. La prima causa di esclusione riguarda il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento di produzione dei medesimi che, secondo la direttiva, non realizza il fatto generatore d’imposta; il questionario rileva inoltre che gli stati membri possono anche considerare fatto non generatore di imposta il consumo di elettricità e altri prodotti energetici non prodotti all’interno di detto stabilimento. Si chiede se la società benefici di tali esclusioni ed in caso affermativo se siano state riscontrate criticità correlate all’applicazione dell’esclusione del fatto generatore.
Si indaga poi su un’ulteriore causa di esclusione legata al fatto che l’elettricità e il gas naturale diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore (o del ridistributore). Una entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore, anche se i piccoli produttori possono essere esentati a condizione che siano tassati i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità. Viene dunque chiesto se la società in questione produca energia per auto consumo e se, in caso affermativo, sia considerata distributore o piccolo produttore e quindi esente.
I livelli minimi di tassazione previsti dalla direttiva
La quarta parte si focalizza sui livelli minimi di tassazione stabiliti dalla direttiva per i prodotti energetici utilizzati come combustibili per riscaldamento e per l’elettricità. Tenuto conto che, fermo restando i livelli minimi, gli stati membri possono applicare diversi livelli di tassazione in base a differenziazioni quali qualità del prodotto, livelli quantitativi del consumo di elettricità e dei prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento, usi quali trasporti pubblici locali di passeggeri, raccolta di rifiuti, forze armate, pubblica amministrazione, disabili, ambulanze, etc, nel questionario viene chiesto se l’azienda beneficia di aliquote inferiori, per quale motivazione e se tale lista di differenziazioni vada aggiornata, tenuto conto degli sviluppi tecnologici o dei bisogni sociali.
Una parte specifica viene dedicata a quei prodotti per i quali non viene specificato il livello di imposizione e che dovrebbero essere tassati con l’aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente. Si chiede se la società abbia a che fare con tale tipologia di prodotti e se siano stati riscontrati problemi con l’identificazione del prodotto equivalente. La sezione si conclude con la richiesta di descrivere eventuali criticità riscontrate circa la conversione dei volumi dei prodotti energetici in altre unità di misura o con la conversione della valuta.
Le esenzioni o le riduzioni del livello di imposizione
La quinta parte si occupa delle esenzioni o delle riduzioni del livello di imposizione. La direttiva prevede infatti esenzioni o aliquote ridotti in base all’origine, all’uso, alla composizione del prodotto o in base alla specifica situazione della società consumatrice del prodotto. Viene chiesto di barrare la/e motivazione/i in base alla quale la società beneficia di un’esenzione o di un’aliquota ridotta ed in base alla selezione effettuata vengono posti i seguenti quesiti: innanzitutto viene chiesto se l’ azienda abbia riscontrato problemi con l’applicazione di tale esenzione-riduzione, se sia opportuno un aggiornamento di questa disposizione di esenzione / riduzione dei tassi in conseguenza dello sviluppo tecnologico e se infine la procedura per l’ottenimento-richiesta dell’esenzione o della riduzione del tasso abbia portato ad ingiustificati oneri amministrativi.
La sezione conclusiva
Nell’ultima sezione denominata varie viene chiesto se siano stati riscontrati casi di doppia imposizione in materia di tassazione dell’energia in ambiti intracomunitari. Il questionario si conclude chiedendo agli operatori economici di fornire eventuali osservazioni circa la chiarezza della normativa sulla tassazione delle accise sui prodotti energetici, anche tenuto conto dello sviluppo tecnologico e degli oneri amministrativi connessi con l’applicazione della stessa.