split payment ivaPubblicata sulla Gazzetta europea la decisione del Consiglio per applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti fino al 31 dicembre 2017, già in vigore dallo scorso 1° gennaio.

 

Con la pubblicazione nella GU Ue (n. 217 del 18 agosto 2015) della decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401, il consiglio dell’Unione europea ha autorizzato l’Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti, cosiddetto split payment.

 

Si tratta, come è noto, di una misura “antievasione” introdotta dalla legge di stabilità 2015 e disciplinata dall’articolo 17-ter del Dpr 633/1972, in base al quale, riguardo agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (contemplate dal citato articolo 17-ter), per i quali queste non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

 

Il meccanismo introdotto deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’Iva che caratterizza il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto di cui alla direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n. 112/2006/Ce.
Deroga, adesso, autorizzata dal Consiglio Ue, che riconosce lo split payment una misura giustificata dalla dimostrata esigenza antifrode e proporzionata all’obiettivo di contrastare quest’ultima.

 

Applicazione immediata dello split payment

 

Con l’autorizzazione concessa dal Consiglio Ue, si completa la procedura di deroga che ha consentito all’Italia l’applicazione immediata, dal 1° gennaio 2015, del meccanismo della scissione dei pagamenti. Applicazione immediata che rispondeva alle esigenze di prevenzione delle frodi, tutela e semplificazione della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, finalità queste che non sarebbero state garantite ove la misura in questione non fosse stata introdotta repentinamente nell’ordinamento interno.

 

A tal scopo, del resto, l’Italia aveva espressamente richiesto al Consiglio Ue di poter autorizzare nel più breve tempo possibile la misura proposta e, ove ciò non fosse stato possibile, di voler autorizzare l’applicazione della misura in questione con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

Va evidenziato, tuttavia, quanto a decorrenza della nuova misura, che il Dm 23 gennaio 2015 (recante attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti) ha disposto l’effettuazione dei primi versamenti da split payment (da parte delle Pa) a partire dal 31 marzo 2015 e, comunque, non oltre il 16 aprile del 2015 (articolo 9, Dm attuativo).

 

L’autorizzazione ritiene giustificata lo split payment quale misura antifrode, purché limitata nel tempo e circoscritta a un settore che pone notevoli problemi di evasione fiscale. Inoltre la misura non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri. Ciò, coerentemente all’orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui ogni Stato membro deve garantire l’esatta riscossione dell’Iva, adottando, peraltro, misure volte a prevenire e reprimere i fenomeni di frode e di evasione e, nel contempo, evitando, altresì, di rinunciare all’accertamento della stessa.

 

In tale quadro giuridico, lo split payment, in quanto misura finalizzata a migliorare la riscossione attraverso un versamento diretto dell’imposta da parte dell’ente pubblico acquirente, nonché ad impedire frodi nell’ambito delle forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione, risponde alle finalità proprie del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto ed è in linea con i principi espressi dalla Corte di giustizia (cfr Corte giustizia, sentenze 29 luglio 2010, C-188/09, Profaktor; 15 luglio 2010, C-368/09, Pannon).

 

Efficienza dei rimborsi

 

L’autorizzazione concessa obbliga l’Italia a trasmettere alla Commissione entro 18 mesi dall’entrata in vigore dello split payment una relazione sulla situazione generale dei rimborsi Iva ai soggetti passivi interessati dalla scissione dei pagamenti e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso. La condizione posta dal Consiglio dell’Ue risponde all’esigenza di limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della Pa che, a seguito dell’introduzione dello split payment, non incassano l’Iva dovuta sulle operazioni rese agli enti pubblici, ancorché rimangano debitori (verso l’erario) della medesima imposta.

 

Giova evidenziare che, proprio al fine di assicurare l’efficienza dei rimborsi, contestualmente all’introduzione dello split payment, la lettera c) del comma 629, articolo 1, della legge di stabilità 2015, ha modificato la disciplina dei rimborsi di cui all’articolo 30, secondo comma, lettera a), del Dpr 633/1972.

 

Tale disposizione, che individua i contribuenti che possono chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (se di importo superiore a 2.582,28 euro), all’atto della richiesta di rimborso Iva, include l’ipotesi in cui questi esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine, dal 1° gennaio 2015, anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17-ter.

 

Il successivo comma 630, del citato articolo 1 della legge di stabilità 2015, ha previsto, inoltre, che con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze siano individuati, tra i soggetti nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i fornitori della Pa, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti.

 

In proposito, l’articolo 8 del Dm del 23 gennaio 2015, rubricato “Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria” – modificato dal Dm del 20 febbraio 2015 – stabilisce al comma 1 che “La disposizione di cui all’articolo 38-bis, comma 10, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che prevede l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, nel rispetto dei presupposti di cui all’articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto n. 633 del 1972”.

 

Al fine di ampliare la platea dei rimborsi prioritari da split payment, il citato Dm del 20 febbraio 2015 consente i rimborsi prioritari anche ai soggetti passivi interessati che non rispettino le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2007 (esercizio dell’attività da almeno tre anni, eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10mila euro in caso di richiesta rimborso annuale e a 3mila euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale, eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto).

 

Modalità applicative dello split payment

 

L’autorizzazione concessa si fonda sul presupposto che l’Iva dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle Pa debba essere versata – dalla stessa Amministrazione – su un conto bancario distinto e bloccato dall’Amministrazione fiscale.

 

Al fine di prevedere modalità applicative “semplici” dello split payment, l’articolo 5, del Dm attuativo 2015, ha, tuttavia, stabilito che, per le Pa soggetti passivi, l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità o, eventualmente, del relativo trimestre. Con riguardo alle Pa non soggetti passivi, invece, l’articolo 4 del Dm prevede che il versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato, utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:

 

  • per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” (F24 Ep) approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013

 

  • per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997

 

  • per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione a un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

 

Autorizzazione a tempo

 

L’autorizzazione ad applicare lo split payment è temporanea ossia, fino al 31 dicembre 2017. Successivamente, l’Italia ha assicurato che non chiederà il rinnovo dell’autorizzazione alla misura di deroga.
Ciò, in quanto, quando saranno sfruttate pienamente le potenzialità connesse alla fatturazione elettronica nei rapporti con la Pa, potrebbe venire meno l’esigenza antifrode assicurata dallo split payment.