Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 2259/2016, ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, il ricorso del Mef promosso per l’annullamento di una delibera comunale di adeguamento delle aliquote dei tributi locali, adottata oltre i termini di legge.
L’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 ha sospeso l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI).
Per effetto di tale disposizione in relazione alle determinazioni concernenti le aliquote relative all’addizionale IRPEF, al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e all’imposta municipale propria (IMU) – il ricorso sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (come prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., nel corso dell’udienza pubblica), essendo sospesa ex lege l’efficacia di tali deliberazioni per l’anno 2015, ovvero per il periodo di imposta cui le stesse si riferiscono.
La pronuncia di improcedibilità presuppone però la sussistenza di un’ammissibilità originaria del ricorso, sotto il profilo dell’interesse ad agire, che sarebbe, appunto, venuto meno per effetto della disposizione legislativa sopra richiamata.
La questione, e la relativa eccezione del Comune resistente, ha comunque una sua attuale rilevanza, considerato che la disposizione di cui all’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 non ha inciso sugli effetti della deliberazione n. 45 del 7 agosto 2015 di determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015.
Ciò rilevato, va dato atto che l’orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza è nel senso di ritenere che l’art. 52 comma 4 del D.lgs. 446/1997 delinei “un’ipotesi di legittimazione straordinaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad impugnare gli atti degli enti locali in materia di tributi, ipotesi che prescinde dall’esistenza di una lesione di una situazione giuridica tutelabile in capo ad esso, che determini l’insorgere di un interesse personale, concreto e attuale all’impugnazione, giacché l’attribuzione della legittimazione straordinaria è prevista dal legislatore esclusivamente in funzione e a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al Ministero stesso” (cfr. Tar Catanzaro sez. I 29 giugno 2016 n. 1340; Cons. Stato sez. V 17 luglio 2014 nn. 3808 e 3817, idem 28 agosto 2014 n. 4409; idem 19 marzo 2015 n. 1495; Tar Milano sez. III 4 giugno 2014 n. 1419).
In allegato il testo completo della Sentenza.