Tributi Locali sospesi per il Covid-19. Non intasare gli uffici tributi, costringendo i dipendenti a lavorare a pieno regime ed alleggerire la pressione fiscale sui contribuenti, in un momento di forte crisi.
Sono questi gli obiettivi che si pone l’art. 67 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, tramite la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso.
La disciplina riguarda tutti gli enti impositori e, quindi, anche i Comuni che vedono arrestata ogni loro attività rispetto ai tributi locali, senza bisogno di deliberazioni di recepimento o atti di regolamentazione a livello locale.
Tributi Locali sospesi per Covid-19
A fronte del periodo di sospensione, l’art. 67 del D.L. n. 18/2020, prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi anche all’attività dei Comuni che spirano entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ciò avviene in applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi comportano, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.
Anche se la legge non ne parla espressamente, la sospensione dei versamenti è, di fatto, prevista, essendo una circostanza dalla quale genera la possibilità di disapplicare lo Statuto del contribuente, relativamente al divieto di prorogare termini di prescrizione e decadenza.
L’art. 67 riguarda le attività degli enti impositori ma si debbono ritenere sospesi anche i termini dei versamenti, senza bisogno che il Comune adotti alcun provvedimento.
Oltre a quanto già osservato in merito all’art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, la norma dev’essere interpretata secondo la ratio che l’ha generata e sarebbe contradditorio imporre il rispetto dei termini di versamento, in piena periodo emergenziale Covid-19.
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Sospesa la riscossione
Il legislatore, poi, fa riferimento alla sospensione della riscossione, senza distinzione tra spontanea e coattiva.
Quando il legislatore ha voluto trattare in maniera differente le due tipologie lo ha fatto espressamente (vedi, ad esempio, il D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e, poi, la sua abrogazione con la manovra del governo Monti).
Trattandosi, per i tributi locali, di sospensioni operanti in forza di legge non necessita alcun espresso provvedimento da parte del Comune. Semmai può essere necessaria un’attività di corretta comunicazione nei confronti dei contribuenti.
L’Ente locale, invece, deve disciplinare, per il periodo di emergenza Covid-19, la tempistica dei versamenti relativi alle entrate non tributarie.
E’ auspicabile, infine, che il legislatore definisca in sede di conversione, i termini che riguardano gli avvisi bonari e le adesioni agli accertamenti.
Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna