prescrizione tributi locali recupero del creditoLa Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di Roma, con la sentenza del 17 gennaio 2017, n. 47. , stabilisce il termine di prescrizione per il recupero del credito riguardante i tributi locali che si pagano periodicamente.

 


“Premesso che in via generale il termine ordinario di prescrizione che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un diverso termine è, ai sensi dell’art. 2946 c.c. di dieci anni, occorre valutare se trovi applicazione nella fattispecie il diverso termine previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c., in forza del quale si prescrive in cinque anni, tra l’altro “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi.”.

 

Può osservarsi a tale proposito in via preliminare che non è revocabile in dubbio che i pagamenti dei tributi locali di cui si tratta hanno cadenza annuale od in termini più brevi, in ragione di mesi, con ciò rientrando, sotto il profilo testuale, nella disposizione in parola.

 

Il recupero del credito riguardante, ad esempio nel caso specifico, la tassa sui rifiuti è soggetto al termine di prescrizione quinquennale poiché si tratta di una prestazione periodica a carico del contribuente. Le azioni esecutive poste in essere da Equitalia, o da altri soggetti incaricati dalle amministrazioni comunali che riscuotono a mezzo ingiunzione, non possono essere adottate oltre il termine di cinque anni, a meno che non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione. Questo breve termine prescrizionale si applica a tutti i tributi e le entrate locali che si pagano ad anno o frazione di anno.

 

In altri termini, la disposizione codicistica trova applicazione nella ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nella ipotesi di debito unico”. In definitiva, essendo il tributo in contestazione una TARSU (tributo a caratteristiche periodiche) il termine prescrizionale non può che essere quinquennale, termine non osservato, nella presente fattispecie, dall’Agente della riscossione

 

Sulla base delle dedotte considerazioni, l’appello della contribuente deve essere accolto e, per l’effetto devono essere annullati il preavviso di fermo impugnato e la prodromica cartella di pagamento. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della presente controversia e delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l’iter processuale.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.