manovraI Comuni non possono istituire con regolamento il condono dei tributi locali per un tempo indefinito. A precisarlo è la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione del 20 maggio 2016, n. 143. La definizione agevolata delle violazioni tributarie è un evento eccezionale ed ha un ambito temporale sempre limitato; i Comuni, pertanto, non possono istituire, con regolamento, il condono dei tributi locali a loro scelta per un tempo indefinito.

 

Gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali. Non vi è motivo per discostarsi, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania approvato con la legge regionale n 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata – come nel caso di specie – dal Sindaco quale organo legittimato ad esprimere la volontà dell’ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna.

 

In proposito, il Collegio ritiene di non discostarsi dall’orientamento già espressa sull’interpretazione dell’art. 13 della L. 27/12/2002 n. 289 in materia di definizione agevolata di tributi locali. “Passando al merito, va richiamato l’art. 13 della legge 27/12/2002 n. 289 – legge finanziaria 2003 – secondo cui ” con riferimento ai tributi propri, le Regioni, le Province ed i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione di propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte inadempiuti. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1° possono esser previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale”.

 

Ai fini della risposta al quesito, va fatto riferimento ai principi espressi dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana con le deliberazioni n. 6/2007 del 13.12.2006 e n. 28/2009 del 4.6.2008 secondo cui la normativa di cui al citato art. 13 deve essere oggetto di “stretta interpretazione” considerato che l’istituzione di meccanismi di “definizione agevolata” relativamente ad obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti da parte di contribuenti ha ( o dovrebbe avere) indubbiamente natura di evento eccezionale nell’ambito dell’ordinamento giuridico.

 

L’Ente locale può utilizzare la facoltà prevista dalla normativa in esame con riferimento esclusivamente a periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2003 data di entrata in vigore della legge 27.12.2002 n. 289″