riscossioneDal 2017, entro il 30 settembre di ogni anno, i Comuni potranno scegliere come riscuotere le imposte locali. L’art. 2 del D.L. n. 193/2016 prevede che i Comuni potranno scegliere, entro il 30 settembre di ogni anno, come riscuotere le imposte locali.

 

Con la chiusura di Equitalia, ecco l’ennesima, forse ultima, proroga fino al prossimo 31 maggio, come prevede l’art. 2, comma 1, del decreto fiscale appena varato dal Governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre.

 

Dalla data di entrata in vigore del decreto è fatto divieto alle società di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, nonché di operare ai servizi di riscossione.

 

Il sistema di riscossione locale vigente è prorogato al 31 maggio 2017; fino a quella data, gli enti dovranno aver deciso se affidarsi al nuovo soggetto che sostituisce Equitalia (“Agenzia delle entrate – Riscossione”) o se procedere alla gara.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate puo’ utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e’ autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.

 

La cessazione delle attività di riscossione per le entrate dei comuni troverà efficacia da 1 Gennaio 2017. I comuni potranno continuare con la formazione dei ruoli, ulteriormente garantiti dalla norma ponte che scongiura la restituzione dei carichi pendenti, contenuta nel comma 686 dell’articolo 1 della Legge 190/2014.

 

Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 684, l’agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.

 

Non va sottaciuto che la norma ponte si trova inserita nella riforma delle inesigibilità che non consentirà agli enti di recuperare le inefficienze di gestione dell’Agente, presenti soprattutto nei carichi di minor importo.