Tributi comunali.
Per conoscere e interloquire con il funzionario addetto all’organizzazione e al funzionamento del servizio connesso alla fiscalità locale, basta consultare le delibere on line
Per l’Imu, ad esempio, la circolare 3/Df/2012 ha chiarito specificamente che, a differenza di quanto avveniva per l’Ici, non occorre trasmettere al ministero il nominativo del funzionario responsabile dell’imposta.
Stessa ratio, di conseguenza per la Iuc (Imposta unica comunale), che ricalca le regole dell’Imu – come prevede l’articolo 1, comma 703, delle legge 147/2013, ovvero la Stabilità 2014 – e, quindi, per le imposte che essa comprende, ossia Imu, Tari e Tasi.
Fuori, per identico criterio, anche l’imposta di scopo, a cui viene applicata la disciplina dell’imposta municipale unica.La comunicazione non è richiesta, precisa inoltre la nota, per le imposte di soggiorno, di sbarco, per l’addizione comunale all’Irpef e il canone per l’installazione degli impianti pubblicitari (Cimp).
Vengono, poi, ritenute superate, in seguito alle nuove procedure informatiche utilizzate dagli uffici, le disposizioni relative all’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni (Icpdpa) e alla tassa per l’occupazione di spazi pubblici (Tosap), che richiedono la comunicazione dei responsabili dei relativi tributi.
L’obiettivo della norma era assicurare e facilitare uno scambio diretto tra ministero ed ente locale, finalità pienamente soddisfatta, anche in questo caso, dall’utilizzo del canale informatico e dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del funzionario cui rivolgersi.
Via il cartaceo, quindi, tutto in “chiaro” e disponibile on line, a disposizione di Amministrazioni pubbliche e cittadini, secondo anche quanto prescritto dallo Statuto del contribuente (articolo 5, legge 212/2000).