Sono adesso disponibili, in una Circolare da poco emanata dall’Agenzia delle Entrate, tutti gli ultimi aggiornamenti sulla tregua fiscale: molte le risposte ai dubbi sollevati nelle ultime settimane.
Arrivano le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022).
La “tregua fiscale” comprende una serie di misure che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, versando le imposte dovute senza applicazione di sanzioni e interessi.
Nei fatti la tregua fiscale permette così al contribuente di chiudere la partita con il Fisco: a condizioni vantaggiose e, quasi nella totalità dei casi, poco importa se la violazione sia stata già contestata.
Con la circolare n. 6/E l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo le indicazioni già fornite in una precedente Circolare.
Tregua fiscale: gli ultimi aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate
In particolare la circolare contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.
Irregolarità formali, sanabile l’invio tardivo delle e-fatture
La circolare chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta.
Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.
Il nuovo ravvedimento speciale
Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
Sull’argomento, in particolare, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.
La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Sull’argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza.
Tuttavia, gli stessi atti rientrano nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non si riceve la comunicazione dell’esito del controllo.
Il testo completo della Circolare
Qui è disponibile il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it