Definite dal ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto 16 settembre 2016 pubblicato ieri in GU, le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e a quelle veterinarie, dopo che, con il Dm 1° settembre 2016, è stata allargata la platea dei soggetti tenuti all’invio di informazioni per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare, oltre alle categorie già previste dal Dm 31 luglio 2015, sono stati chiamati all’adempimento anche le parafarmacie, gli psicologi, gli infermieri, gli ostetrici, i tecnici radiologi, gli ottici e i veterinari.
Innanzi tutto, fornirsi delle credenziali
Le informazioni da trasmettere sono quelle individuate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento dello scorso 15 settembre che, in sostanza, ha confermato le regole fissate con il precedente del 29 luglio 2016. In sintesi, si tratta dei dati indicati sul documento fiscale (comprensivi del codice fiscale del soggetto cui si riferisce la spesa) e di quelli relativi a eventuali rimborsi erogati, ad esempio, per prestazioni non effettuate.
L’apertura del canale telematico con il Sistema tessera sanitaria presuppone il possesso di specifiche credenziali da richiedere al Mef secondo le modalità dell’allegato “A” al Dm in esame, operazione che va effettuata entro il prossimo 31 ottobre. Il ministero dell’Economia e delle Finanze, prima di fornire i codici di accesso, verifica la presenza dei richiedenti negli appositi elenchi redatti dal ministero della Salute o dalle federazioni e dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali. In caso di esito positivo, al richiedente arriveranno le credenziali necessarie per mettere a disposizione i dati richiesti; viceversa, se emerge che il soggetto è fuori dalle liste, il Mef gli comunicherà l’impossibilità al rilascio delle chiavi di accesso.
Su delega dei diretti interessati, anche le associazioni di categoria o terzi incaricati possono occuparsi della trasmissione e chiedere la necessaria abilitazione all’invio telematico. In qualsiasi caso, le specifiche tecniche sono quelle approvate con il decreto in esame, che saranno pubblicate sul sito internet www.sistemats.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del Dm stesso.
La scadenza per l’invio del flusso telematico è fissata per il 31 gennaio dell’anno successivo al periodo d’imposta interessato. Di conseguenza, i dati 2016 dovranno arrivare al Sistema entro il 31 gennaio 2017.
Alla trasmissione resiste l’opposizione
Anche per le prestazioni e le spese sanitarie di nuova introduzione, è stata data ai contribuenti la possibilità di opporsi alla loro trasmissione. Le regole sono quelle già fissate dall’articolo 3 del decreto 31 luglio 2015. In particolare:
- in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria
- negli altri casi, chiedendo al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale (l’informazione va conservata anche dal medico/struttura sanitaria). L’opposizione potrà essere effettuata a partire dalle spese sostenute dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento delle Entrate 15 settembre 2016.
Inoltre, il “no” può essere espresso:
- in riferimento ad una o più tipologie di spesa, fino al 31 gennaio 2017, comunicando la scelta all’Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica, telefonicamente al Centro di assistenza multicanale o presso un qualsiasi ufficio territoriale (in quest’ultimo caso, va compilato e consegnato l’apposito modello)
- in riferimento alle singole voci, nel mese di febbraio 2017, accedendo tramite la tessera sanitaria Ts-Cns o tramite le credenziali Fisconline all’area autenticata del sito dedicato del Sistema tessera sanitaria.
In ogni caso, nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, il contribuente può comunque far valere le spese per le quali ha esercitato l’opposizione.
Non è, invece, prevista la possibilità di “vietare” la trasmissione delle spese veterinarie.