Trasmissione Modello IVA TR, scadenza in arrivo per i contribuenti che hanno realizzato nel primo trimestre 2018 un’eccedenza di imposta e intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso del credito.
Ancora pochi giorni per presentare la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. Entro il 30 aprile, infatti, i contribuenti ammessi ai rimborsi infrannuali che, a seguito della prima liquidazione periodica dell’anno, dispongono di un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro possono presentare alle Entrate il modello “Iva Tr”.
Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia, insieme alle relative istruzioni, e deve essere trasmesso, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando l’apposito software di compilazione. È ammessa la sola presentazione telematica.
Possono chiedere il rimborso Iva infrannuale (cfr articolo 38-bis, secondo comma, e articolo 30, terzo comma, lettere a, b, c, d, e, Dpr 633/1972):
- i contribuenti per cui, nel trimestre di riferimento, l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%
- i contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9, Dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo
- i contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
- i soggetti che nel trimestre effettuano, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive, per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo (prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis, Dpr 633/1972)
- i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, che però si sono indentificati ai fini Iva (cfr articolo 35-ter, Dpr 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante fiscale (cfrarticolo 17, comma 2, Dpr 633/1972).
In alternativa alla richiesta di rimborso, i contribuenti, che nel trimestre di riferimento sono in possesso dei requisiti sopra ricordati, possono utilizzare il credito infrannuale in compensazione mediante F24. A tal proposito, si ricorda che l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza (modello Iva Tr) da cui lo stesso emerge. Inoltre, il superamento del limite di 5mila euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5mila euro annui (elevato a 50mila euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità.