trasmissione-dati-corrispettivi-2019Trasmissione Dati Corrispettivi 2019, le regole per i registratori di cassa già in uso. Se il documento emesso deve essere valido anche ai fini fiscali, bisognerà riportare le necessarie informazioni, ossia anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente.


La procedura di “defiscalizzazione” dei registratori di cassa collegati a Server-RT può essere perfezionata entro il termine previsto per la liquidazione periodica Iva del mese di gennaio 2019, ossia entro il prossimo 16 febbraio. Il documento commerciale emesso utilizzando – sino a loro esaurimento – le relative stampanti fiscali, pur recando il logotipo MF seguito dalla matricola è conforme alla disciplina vigente (decreto interministeriale 7 dicembre 2016), qualora riporti l’indicazione “non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015”. Nel caso in cui il documento, a richiesta dell’acquirente, debba avere anche efficacia fiscale, bisognerà integrarlo con il codice fiscale o la partita Iva dell’acquirente e rimuovere la citata dicitura.

 

Sono le conclusioni cui giunge l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 14/2019, con cui viene dato riscontro all’istanza d’interpello presentata da una società operante nella grande distribuzione che, non avendo aderito al regime di trasmissione dei corrispettivi (articolo 1, commi da 429 a 432, legge 311/2004), ha fino a oggi certificato le vendite al dettaglio tramite scontrini fiscali, mentre, con effetto dal 1° gennaio 2019, ha esercitato l’opzione prevista dall’articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015, in ragione della quale è tenuta:

 

  • alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, obblighi che assolverà dotandosi di un Server-RT collegato ai registratori di cassa già in uso, i quali saranno via via “defiscalizzati”
  • all’emissione, in luogo degli scontrini fiscali, del documento commerciale (disciplinato dal decreto interministeriale 7 dicembre 2016), adempimento che la società vorrebbe porre in essere tramite le stampanti “fiscali” in uso per gli scontrini, sino a esaurimento/obsolescenza/necessità di ripristino delle stesse.

 

Il quesito

 

La società chiede:

 

  • entro quale tempo deve avvenire la “defiscalizzazione” dei registratori di cassa
  • se può essere emesso un documento con il logotipo MF seguito da matricola e con la dicitura “non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015”.

 

Il parere dell’Agenzia

 

Come consueto, prima di esprimere la propria posizione, l’Agenzia definisce il quadro normativo in cui si inserisce la fattispecie rappresentata.

 

In particolare, dal 1° gennaio 2019, dopo l’abrogazione delle disposizioni che consentivano alle imprese operanti nel settore della grande distribuzione di trasmettere telematicamente, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (articolo 1, commi da 429 a 432, legge 311/2004), tali operazioni, in generale, devono essere certificate:

 

  • fatta salva la richiesta di fattura, comunque obbligatoria per gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, mediante ricevuta o scontrino fiscale
  • tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (articolo 2, Dlgs 127/2015). Tale modalità, per il 2019, è attuabile:
  • volontariamente, esercitando la relativa opzione entro il 31 dicembre 2018
  • obbligatoriamente, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e, dal 1° gennaio 2020, per chi effettua le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972
  • obbligatoriamente per coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (articolo 2, comma 2, Dlgs 127/2015).

 

Il decreto Mef/Mise del 7 dicembre 2016 ha individuato le caratteristiche minime che deve possedere il documento commerciale relativo alle operazioni realizzate da commercianti al minuto e assimilati nonché le ulteriori informazioni da inserire qualora lo stesso debba avere validità fiscale.

 

L’Agenzia delle entrate, dal canto suo, ha definito, con provvedimento del 28 ottobre 2016, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, e ha pubblicato sul proprio sito una serie di chiarimenti sull’utilizzo dei registratori telematici e dei misuratori fiscali, nonché su specifiche problematiche segnalate dai contribuenti.

 

In particolare, nel documento “Chiarimenti e precisazioni per l’utilizzo degli RT, server-RT e MF” del 4 ottobre 2018, è stata confermata l’attualità, per i passaggi da un regime fiscale all’altro, delle indicazioni fornite in precedenti documenti di prassi concernenti la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle imprese della grande distribuzione, che consentivano “di utilizzare gli stessi misuratori fiscali fino a esaurimento della memoria fiscale, per emettere scontrini con il logotipo fiscale, avendo cura di comunicare al cliente la natura non fiscale dello scontrino emesso. Pertanto anche nella situazione attuale si potrà, ad esempio, indicare sullo scontrino emesso dal misuratore fiscale la natura “non fiscale” del titolo” (circolare 8/2006, risoluzioni 86/2007, 215/2008 e 273/2008, circolare 2/2010).

 

Inoltre, nel rispetto della ratio seguita dal legislatore in tutti gli ultimi interventi in tema di fatturazione elettronica e memorizzazione con successivo invio dei dati dei corrispettivi, pur in assenza di espresse indicazioni normative sul passaggio dal regime del Dm 23 marzo 1983 a quello dell’articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015, lo stesso, fermo restando il tempestivo versamento dei tributi e la regolare certificazione delle operazioni, può avvenire nel rispetto dei necessari tempi tecnici, legati anche alle dimensioni dei soggetti coinvolti.

 

Pertanto, conclude l’Agenzia, in relazione ai quesiti formulati nell’interpello:

 

  • la “defiscalizzazione” dei registratori di cassa collegati a Server-RT può avvenire nel rispetto degli indispensabili tempi tecnici previsti per l’intervento, ritenendo compatibile con l’attuale quadro normativo che la procedura si perfezioni entro il termine previsto per la liquidazione periodica di gennaio 2019 (16 febbraio)
  • il documento commerciale emesso tramite registratore di cassa utilizzando le relative stampanti fiscali, che rispetti il contenuto minimo individuato dal decreto 7 dicembre 2016, è conforme allo stesso pur recando il logotipo MF seguito dalla matricola, qualora riporti un’indicazione idonea a fugare ogni dubbio sulla sua portata esclusivamente commerciale e non fiscale. Se il documento dev’essere valido anche ai fini fiscali, dovrà riportare anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente e andrà rimossa l’indicazione che trattasi di documento “non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015”.