gare-d-appalto-660x330Introdotto un rito speciale in camera di consiglio del Tar per garantire efficacia e celerità nelle procedure di aggiudicazione e tempi certi nella esecuzione dei contratti.

 

I vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all’esclusione della gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali sono ricorribili innanzi al Tar entro trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o dell’elenco degli esclusi e degli ammessi.

 

Nel caso in cui si ometta l’impugnazione di tali provvedimenti, si preclude la facoltà di far valere l’illegittimità nei successivi atti della procedura di gara anche con ricorso incidentale.

 

I rimedi alternativi previsti alla tutela giurisdizionale sono l’accordo bonario (esteso anche alle contestazioni per appalti di servizi e forniture, eliminando il ricorso alla Commissione e prevedendo la conclusione entro 45 giorni), l’arbitrato (prevedendo il solo ricorso all’arbitrato amministrativo nonché l’istituzione di una Camera arbitrale che cura la formazione della tenuta dell’albo degli arbitri e dei segretari e redige il codice deontologico degli arbitri camerali), la transazione (nell’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni). Sono poi inseriti altri rimedi quali il collegio tecnico consultivo (con funzioni di assistenza e non vincolante, al fine di giungere, nella fase dell’esecuzione, ad una rapida definizione delle controversie) e i pareri di precontenzioso dell’ANAC (dove l’ANAC esprime parere su iniziativa della stazione appaltante o di una delle parti su questioni insorte durante la procedura di gara).