La Tariffa di Igiene Ambientale, nota anche come TIA, non è dovuta su immobile non occupato e non idoneo a produrre rifiuti? La risposta arriva dalla Corte di Cassazione, nella Sentenza 13120/2018.
La sentenza ha dato alla norma proprio l’interpretazione suggerita dal ricorrente (che poi è quella corrispondente alla lettera della legge). Nell’affermare che i locali in questione non avevano al tempo l’idoneità alla produzione dei rifiuti per assenza dei servizi essenziali e risultavano in effetti non occupati, ha ritenuto appunto che l’inidoneità alla produzione dei rifiuti, il cui onere della prova è stato correttamente posto a carico del ricorrente, dipendesse proprio dall’assenza dei servizi essenziali.
E che la non occupazione dei locali fosse solo la conseguenza dell’assenza di tali servizi.
Le comunicazioni relative all’inidoneità del locale alla produzione dei rifiuti deve avvenire solo quando vi siano delle variazioni. Come del resto suggerisce la lettera dell’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, che parla di denuncia originaria o di “variazione” e non di “denuncia annuale”.
E non necessariamente ogni anno: del resto la sentenza spiega che il contribuente ha dimostrato documentalmente che la condizione di mancato utilizzo continua a persistere senza variazioni anche nel 2007, per cui risulta adeguatamente dimostrata l’assenza del presupposto impositivo.
Infine, la sentenza non lede le prerogative delle autonomie locali in quanto l’imposta in questione va pur sempre a beneficio del Comune. Che però non può pretendere di dettare regole (l’obbligo di denuncia annuale anche quando non vi siano variazioni da comunicare) che non rispondono a reali esigenze impositive.
In allegato il testo completo della Sentenza.