Rilevamento terremotiIl rimborso, previsto dalla legge di stabilità 2015 e modificato dal recente decreto Sud, interessa i contribuenti colpiti dal sisma nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.


L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 26 settembre 2017, ha definito le modalità e le procedure per l’erogazione dei rimborsi a favore dei contribuenti siciliani colpiti dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990.

 

Il diritto al rimborso

 

La legge di stabilità 2015 ha riconosciuto ai soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10%, il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato (articolo 1, comma 665, legge 190/2014), a condizione che abbiano presentato una specifica istanza entro il 1° marzo 2010.

 

Il recente “decreto Sud” ha modificato la disciplina, includendo espressamente tra i soggetti che hanno diritto al rimborso anche i titolari di reddito di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite (articolo 16-octies, Dl 91/2017). È stato altresì previsto che, qualora l’ammontare delle istanze di rimborso presentate sia superiore alle risorse complessivamente stanziate dalla legge, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione del 50% sulle somme dovute. Inoltre, una volta esauriti i fondi destinati, non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi.

 

Le modalità e le procedure per l’erogazione dei rimborsi

 

Il compito di stabilire le necessarie disposizioni attuative è stato affidato all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, ha adottato il provvedimento 26 settembre 2017.

 

Controllo e riconoscimento dei rimborsi

 

La verifica sulle istanze di rimborso tempestivamente presentate entro il 1° marzo 2010 è eseguita dagli uffici dell’Agenzia territorialmente competenti. Il controllo viene effettuato secondo l’ordine cronologico di presentazione per singolo ufficio. Gli stessi uffici quantificano le somme dovute.

 

Modalità e termini di esecuzione dei rimborsi

 

Dato che le somme richieste a rimborso (nonché quelle calcolate direttamente dall’Agenzia in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente e indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 1990, 1991 e 1992) eccedono le risorse finanziarie stanziate, il provvedimento, come stabilito dalla legge, prevede che l’amministrazione effettua i rimborsi con l’applicazione della riduzione del 50% sulle somme dovute.

 

Periodicamente, saranno erogati, mediante procedura automatizzata, gli importi liquidati, partendo da quelli che si riferiscono alle istanze di rimborso presentate prima.

 

Dopo la lavorazione di tutte le domande presentate e l’erogazione del 50% degli importi dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, si procederà a un secondo pagamento in via automatica, integrando le somme riconosciute spettanti e non erogate, proporzionalmente al valore degli importi liquidati.