prima casa, ediliziaL’extra-time previsto per mancata o inefficace presentazione della domanda di sanatoria fiscale vale anche per le violazioni riguardanti l’applicazione di agevolazioni.

 

La proroga di due anni dei termini di accertamento, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, in caso di mancata o inefficace presentazione della domanda di condono nei termini, si applica anche alle ipotesi di liquidazione delle imposte dovute in conseguenza al recupero fiscale per la violazione di norme in tema di agevolazioni tributarie, in quanto la L. n. 289 cit., art. 11, comma 1 bis, ne consente la condonabilità (Sez. 5, Sentenza n. 21280 del 18/09/2013).

 

In riferimento alla medesima questione Sez. 5, sentenza n. 1248 del 22/01/2014 più recentemente ha affermato in ordine al termine di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, ed alla proroga biennale L. n. 289 del 2002, ex art. 11, comma 1, che:

 

“La proroga di due anni, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 11, comma 1, del termine, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1 bis, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull’incremento di valore degli immobili, non è preclusa dalle previsioni della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), atteso che queste ultime, pur costituendo criteri guida per il giudice nell’interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, anche anteriori, non hanno rango superiore alla legge ordinaria, sicché ne è ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e non ad opera di leggi speciali, non potendosi, conseguentemente, disporre la disapplicazione di una disciplina con esse in asserito contrasto”.