Ecco nelle specifico quali sono le novità.
Termine delle tariffe per il gas a maggior tutela: le linee guida ARERA
Il documento delinea gli orientamenti dell’Autorità in merito alla rimozione del servizio di tutela del gas naturale ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, e si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 11 ottobre 2022, 489/2022/R/COM.
In particolare il documento illustra:
- gli orientamenti relativi all’identificazione dei clienti vulnerabili di gas naturale ed alla definizione delle condizioni a cui tali clienti, a decorrere dall’1 gennaio 2023, saranno riforniti
- e l’adeguamento degli obblighi informativi previsti dal Codice di Condotta commerciale e del Regolamento del Portale Offerte al contesto risultante dalla imminente rimozione del servizio di tutela gas e da quella prospettica del servizio di maggior tutela.
Il percorso graduale di superamento del servizio di tutela gas deve essere tale da garantire ai clienti (inclusi i
vulnerabili) un congruo lasso di tempo per effettuare le proprie eventuali scelte, comprese le opzioni a
disposizione nel mercato libero, e si compone di due fasi:.
Prima fase
- Il venditore identifica, tra i propri clienti domestici serviti in tutela gas, i clienti vulnerabili, sulla base
delle informazioni a sua disposizione relative all’erogazione del bonus sociale, all’età del cliente e
all’ubicazione in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi. - Il venditore invia (entro quattro mesi dalla pubblicazione del provvedimento) ai propri clienti serviti in
tutela una comunicazione differenziata sulla base della condizione di vulnerabilità già individuata.
La comunicazione, per entrambe le tipologie di clienti (vulnerabili e non) contiene informazioni circa:
- la rimozione del servizio di tutela gas;
- le opportunità del mercato libero e gli strumenti informativi e di tutela a supporto del cliente finale (Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, Portale Offerte, Portale Consumi).
Seconda fase
Decorre a partire dalla data di efficacia delle nuove condizioni di fornitura ovvero delle condizioni di tutela
dei vulnerabili:
- Il venditore continuare ad applicare le condizioni definite dall’Autorità ai clienti vulnerabili, inclusi
quelli serviti nei servizi di ultima istanza. - Il venditore applica al cliente non identificato come vulnerabile:
– le condizioni di default qualora il cliente non abbia effettuato alcuna scelta;
– le condizioni alternative qualora il cliente finale lo abbia appositamente richiesto al venditore (ferma restando la facoltà del cliente finale di richiedere la sottoscrizione di un altro contratto del venditore medesimo o di recedere). - Il venditore potrà, in ogni caso, esercitare il recesso mantenendo, in coerenza con qualsiasi venditore
del mercato libero, un preavviso pari a sei mesi, attraverso una ulteriore specifica comunicazione al
cliente finale.
Il testo completo del documento
Potete consultare qui di seguito il documento completo elaborato dall’ARERA.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice