Superbollo: secondo una recente sentenza tributaria vale il termine di prescrizione di cinque Anni per il recupero di questo tributo.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha stabilito un importante principio riguardante la prescrizione del cosiddetto “superbollo”, l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica applicata ai veicoli di grossa cilindrata. Con la sentenza n. 994/2024, depositata il 13 febbraio 2024, la Corte ha chiarito che, contrariamente a quanto avviene per il bollo auto ordinario, soggetto a un termine di prescrizione triennale, il recupero del superbollo è soggetto a un termine quinquennale.
Il caso
Il caso esaminato riguarda un contribuente che aveva ricevuto una cartella di pagamento dall’Agenzia delle Entrate Riscossione di Rieti per il mancato pagamento del superbollo relativo al 2013. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, tra l’altro, di essere residente all’estero (Tenerife, Spagna) dal 2015, e che quindi la notifica degli atti prodromici alla cartella stessa non fosse stata effettuata correttamente. Il contribuente ha inoltre sollevato la questione della prescrizione dell’azione di recupero del credito.
Natura del superbollo
Il superbollo, introdotto con il Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, è un’addizionale erariale sulla tassa automobilistica applicata ai veicoli di alta cilindrata. Si tratta di una vera e propria imposta, il cui presupposto impositivo è il possesso di beni considerati di lusso, come alcune categorie di automobili, e non è correlata all’utilizzo di infrastrutture pubbliche, come invece avviene per il bollo auto ordinario, che è un tributo locale destinato alle Regioni.
Il termine di prescrizione per il superbollo è di cinque anni
La legislazione in materia di bollo auto prevede un termine di prescrizione triennale, decorso il quale l’amministrazione non può più richiedere il pagamento del tributo. Tuttavia, per quanto riguarda il superbollo, la normativa non prevede esplicitamente un termine di prescrizione. La Commissione Tributaria ha ritenuto che, in assenza di una disposizione specifica, non si possa applicare per analogia il termine triennale previsto per il bollo auto, ma si debba invece fare riferimento al termine quinquennale stabilito dall’art. 2948 n. 4 del Codice Civile, che riguarda i pagamenti annuali o con cadenza più breve.
Le conseguenze della sentenza
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio si rifà a un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il termine di prescrizione per il superbollo è di cinque anni. In particolare, la Corte ha fatto riferimento alla sentenza n. 14116 del 2009, che già aveva escluso l’applicabilità del termine triennale previsto per la tassa di circolazione al superbollo, trattandosi di due tributi di natura diversa.