Ultimi giorni per spendere i vecchi voucher acquistati prima del 17 Marzo 2017. Lo comunica l’Inps con il messaggio 4752/2017 in cui illustra l’avvicinarsi del termine del periodo transitorio stabilito dal Decreto Legge 25/2017.
Come noto l’articolo 1 della disposizione da ultimo richiamata ha disposto la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l’abrogazione degli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. 81/2015 ), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del decreto legge), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 per il cui utilizzo, secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in un Comunicato del 21 marzo 2017, restano in vigore le disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto (es. obbligo di comunicazione preventiva per gli imprenditori). La disciplina del lavoro accessorio è stata poi reintrodotta con diverse modifiche e limiti a partire dal 21 giugno 2017 con la legge di conversione al decreto legge 50/2017 (cd. manovrina bis del 2017) lasciando, tuttavia, invariata la situazione per i vecchi voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 che, dunque, possono essere utilizzati esclusivamente sino alla fine del 2017.
Il termine del 31 dicembre 2017
Ebbene il documento dell’Inps ribadisce che i buoni lavoro richiesti entro la data di entrata in vigore del Decreto legge n. 25/2017 (17 marzo 2017) possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017; pertanto, non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017. L’Inps informa, inoltre, che eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018 – anche se con data inizio della prestazione antecedente alla stessa data dell’1 gennaio 2018 – verranno cancellate d’ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018. Con riferimento ai bonus baby sitting verranno, invece, fornite successive specifiche indicazioni operative.
Nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018. Perchè dal 16 gennaio 2018 sarà inibito l’accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio. L’Inps ricorda, inoltre, che i committenti devono avere cura di verificare la capienza del proprio portafoglio virtuale prima dell’inserimento delle prestazioni in procedura, poiché in nessun caso sarà possibile incrementare mediante nuovi versamenti la provvista economica già consolidatasi con i versamenti effettuati entro la data del 17 marzo 2017.
Rimborsi entro il 31 marzo 2018
L’Inps informa, infine, che i rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti mediante modello Sc52 entro la data del 31 marzo 2018. Pur rimanendo fermo il periodo di validità delle funzioni di pagamento e di rimborso dei Voucher PEA e dei Voucher Postali, l’Istituto invita i committenti e i lavoratori a porre in essere tempestivamente anche tali adempimenti (per i Voucher PEA entro la data del 16 marzo 2018).