bilanci, revisore-dei-conti (1)Dall’entrata in vigore del quarto decreto correttivo dell’armonizzazione contabile, i consigli comunali hanno 60 giorni di tempo per variare i documenti di bilancio. Per non eludere le regole sul pareggio di bilancio occorre fare attenzione alla formazione e all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato accantonato in sede di riaccertamento ordinario e iscritto come entrata del bilancio 2016. In questo periodo, il tema è tornato al centro dell’attenzione degli operatori, e richiede il coinvolgimento dei responsabili di tutti i settori. Solo per il 2016, gli enti aggiungono all’ammontare delle entrate accertate l’importo del fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota che proviene dall’indebitamento, e sommano al totale degli impegni l’importo del fondo pluriennale di spesa corrente e in conto capitale, sempre al netto degli importi derivanti da debito.

 

Anche i Comuni con meno di mille abitanti (che fino allo scorso anno non erano soggetti al Patto) devono escludere dal saldo la voce di fondo pluriennale vincolato generato da mutuo (parere Corte dei conti Veneto 257/2016). La spesa finanziata da mutuo entra quindi a far parte del saldo di finanza pubblica solo per l’ammontare degli impegni esigibili in ogni anno.Per verificare la corretta costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa in sede di riaccertamento ordinario 2015 occorre analizzare l’accertamento dell’entrata che lo finanzia, per la quale deve essere perfezionato il procedimento amministrativo e adottata la determinazione o altro provvedimento dell’ente (Corte dei conti Sezione Autonomie n. 9/2016).

 

Ai sensi dell’articolo 77-quater, comma 6, ultimo periodo del DL 112/2008, considerando anche l’eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato articolo 77-quater del DL 112/2008, fornito dal Dipartimento delle Finanze. Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l’addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015).

 

In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

 

Per le Regioni a statuto ordinario, il limite consente di identificare la quota consolidata del margine corrente al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e di quelle riguardanti risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

 

Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell’art. 16 del DPR. 380/2001, sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell’esercizio in cui nasce  l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).

 

La rappresentazione nel bilancio di previsione  di  entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche).