Il Dottor Andrea Bufarale risponde a un interrogativo che concerne le nuove direttive del PNRR sulla tempestività dei pagamenti e le regole in materia di scadenza della fattura.


Questo è il testo del quesito:

Nell’ambito della verifica del rispetto della tempestività dei pagamenti, l’ufficio ragioneria di questo comune sta verificando che accade di frequente che il fornitore emette fattura con la scadenza del pagamento che coincide con la data di emissione della fattura. E’ rilevante tale impostazione ai fini del calcolo dell’indicatore e/o le fatture devono essere rifiutate?

a cura di Andrea Bufarale

Tempestività dei pagamenti e scadenza della fattura

Come ormai abbiamo imparato a conoscere tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l’Italia si impegnata a realizzare, è prevista la Riforma n. 1.11Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate al PNRR ed approvate con decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2023, è stata introdotta la milestone M1C1-72bis, che prevede una serie di interventi volti a favorire un’accelerazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni ai fini del conseguimento dei target previsti dalla stessa riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026.

Al fine di perseguire tali obiettivi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato molteplici circolari esplicative nel corso di quest’anno di cui l’ultima proprio recentemente in data 8 novembre 2024.

La circolare ricorda che:

  • le operazioni che rilevano ai fini della tempestività dei pagamenti sono esclusivamente le “transazioni commerciali” come ivi indicate;
  • la scadenza dei termini di pagamento è fissata in via ordinaria in 30 giorni, fatta eccezione per gli enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche e l’eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”, come prescritto dalla normativa di riferimento sopra citata;
  • in ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni
  • attenzione va posta anche in tutti quei casi in cui il termine di pagamento viene fissato dall’Amministrazione in misura inferiore ai 30 giorni, soprattutto qualora il pagamento dovesse essere effettuato successivamente a tale termine;
  • il controllo sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuato dagli organi di revisione dei singoli enti.

Il monitoraggio dei pagamenti, avviene attraverso l’ormai nota Piattaforma dei Crediti Commerciali, meglio conosciuta con l’acronimo PCC.

La PCC ha la funzione di monitoraggio dei debiti commerciali della P.A. attraverso l’acquisizione automatica di tutte le fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di interscambio SDI e di tutti i documenti equivalenti a fatture che non transitano tramite SDI.

Di norma, ci risulta che la scadenza delle fatture considerata di default dalla PCC è di 30 giorni, salvo diversa comunicazione effettuata dall’ente (come in precedenza evidenziato) e la piattaforma non considera in nessun caso la data di scadenza inserita in fattura dal fornitore.

Riteniamo pertanto che, salvi i controlli che i singoli Enti sono comunque tenuti ad effettuare a norma delle citate circolari del MEF, le fatture che nel sistema dell’Ente riportano come data di scadenza del pagamento il giorno che coincide la data di emissione della fattura, queste sono formalmente corrette e non devono essere rifiutate.

Si ricorda all’uopo anche il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132/2020 nel quale sono evidenziati tutti i casi di possibile rifiuto delle fatture elettroniche tra cui non è contemplato quello in esame.