telefisco-2022-rivincita-province-canone-unicoUn riassunto sulla manifestazione Telefisco 2022 e su come essa abbia rappresentato la rivincita delle Province sul Canone Unico, a cura del Dott. Stefano Gennai.


Tutti si ricordano di Telefisco 2021: un quesito ambiguo sul canone unico patrimoniale aveva determinato una risposta sbagliata da parte del MEF.

Eravamo a gennaio 2021.

Il quadro che ne derivava non ha retto alle contestazioni [fondate anche sull’articolo 119 della Costituzione (1)] e già a luglio il MEF aveva avuto l’occasione per rivedere la propria posizione rispondendo ad un Comune della provincia di Siena [risposta prot.35089 del 9 luglio].

Telefisco 2022 e  la rivincita delle Province sul Canone Unico

Telefisco 2022 è ripartito da qui: gli esperti del Sole24Ore hanno formulato un quesito ancora una volta ambiguo, ma stavolta il MEF non c’è cascato: quanto alla competenza territoriale, il MEF ha ribadito che “i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono considerati comunali, mentre quelli che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale”.

Quanto alla questione dei mezzi pubblicitari collocati lungo le strade provinciali il MEF ha dato atto che nel caso “di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, e quindi di competenza della provincia, quest’ultimo ente è legittimato a chiedere il versamento del canone per l’occupazione del suolo, a norma del comma 819, lettera a)”.

L’ambiguità del quesito stava nel mettere insieme due questioni diverse, quella dei centri abitati [che attiene alla competenza territoriale] e quella della pubblicità [che prescinde dalla problematica dei centri abitati e comprende tutti i casi nei quali un impianto pubblicitario sia collocato lungo le strade provinciali, siano esse urbane o extraurbane].

Per la questione territoriale viene in rilievo il comma 818 dell’art.1 della legge 160/2019 che per la individuazione delle “aree comunali” rinvia all’articolo 2, comma 7, del codice della strada, il quale distingue a seconda della popolazione dei centri abitati:  i tratti delle strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono comunali ex lege; quelli che attraversano centri abitati fino a 10.000 abitanti [indipendentemente dalla popolazione complessiva del Comune] restano provinciali e quindi appartenenti alla Provincia [o Città Metropolitana].

Per la questione legata alla pubblicità, ricordata la duplice componente del canone unico patrimoniale stabilita dal comma 819 [“Il presupposto del canone è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”], viene invece in rilievo il comma 820 ai sensi del quale “L’applicazione  del  canone  dovuto  per  la  diffusione  dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del  comma  819  esclude l’applicazione del canone dovuto  per  le  occupazioni  di  cui  alla lettera a) del medesimo comma”.

Conclusioni

Il comma 820 è tuttavia applicabile solo ai Comuni per le installazioni di mezzi pubblicitari sulle aree comunali perché solo in tale fattispecie si realizza la sussistenza del duplice presupposto, pubblicitario ed occupazionale, oggetto della disposizione.

Il comma 820, invece, non si applica quando con l’installazione del mezzo pubblicitario si vada ad occupare il suolo provinciale e questo oggi lo dice anche il MEF nella sua risposta a Telefisco 2022: nel caso “di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, e quindi di competenza della provincia, quest’ultimo ente è legittimato a chiedere il versamento del canone per l’occupazione del suolo, a norma del comma 819, lettera a)”.

E ciò che vale per le strade provinciali urbane [che attraversano centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti] vale ovviamente anche per le strade provinciali extraurbane.

 

Note

(1) Sul punto v.: https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/mef-province-canone-unico-centri-abitati/ .

Sulla complessiva ricostruzione del caso v.: https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/tosap-canone-unico-centri-abitati/

 

 

 


Fonte: articolo di Stefano Gennai