Il bonus va utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Arrivano, con la risoluzione n. 77/E del 31 agosto 2015, i codici tributo per il credito d’imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere audiovisive, previsto dall’articolo 8, comma 4, del Dl 91/2013, che ha esteso l’agevolazione per le attività cinematografiche ai produttori di opere, nazionali ed estere, destinate alla tv o al web.
Alla disposizione normativa è stata data attuazione con il decreto 5 febbraio 2015 del ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, che ha stabilito, fra l’altro, l’utilizzo esclusivo del bonus in compensazione attraverso i soli servizi telematici dell’Agenzia (Entratel e Fisconline) e il divieto di superare l’importo del credito concesso dal Mibact.
Per ogni modello F24 ricevuto, l’Agenzia effettuerà controlli sulla base degli elenchi trasmessi dal ministero competente: se l’importo del credito utilizzato risulterà superiore all’ammontare di quello disponibile per l’anno di riferimento oppure se il contribuente non risulterà negli elenchi dei beneficiari, l’operazione di versamento verrà scartata.
I nuovi codici:
- “6851” – produzione opere televisive nazionali
- “6852” – produzione esecutiva opere televisive estere
- “6853” – produzione opere web nazionali
- “6854” – produzione esecutiva opere web estere
devono essere riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va esposto l’anno cui si riferisce il credito.