interessi_aggiornatiIl Mef ha stabilito la nuova percentuale che i ritardatari dovranno applicare dal prossimo anno alle somme dovute e non versate per tempo. Tasso giù, in linea con l’inflazione.

 

Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che, secondo l’articolo 1284, primo comma, del codice civile, ogni anno rivede il tasso “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”.

 

Prosegue, dunque, il trend in discesa, che ha caratterizzato il saggio di interesse negli ultimi anni: dall’1% del 2014, è sceso, infatti, allo 0,5% del 2015 e, infine, allo 0,2% fissato per il 2016.

 

I risvolti di questa variazione hanno una ricaduta anche in ambito fiscale: cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all’Erario per i versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso. A tale proposito, si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

 

Per fare un esempio concreto, chi non versa nei termini stabiliti l’Imu e la Tasi (in scadenza oggi) ed effettua l’adempimento nel 2016, dovrà applicare l’interesse legale dello 0,5% fino al prossimo 31 dicembre e dello 0,2% per il successivo periodo di ritardo.