La cessione di aeromobili nazionali avvenuta durante un’esercitazione nello spazio internazionale è territorialmente rilevante in Italia e, quindi, regolarmente imponibile.
In materia di Iva, l’articolo 7, secondo comma, del Dpr n. 633/1972, vigente ratione temporis (anno 2000; vedi, ora, il corrispondente articolo 7-bis, primo comma), dispone, tra l’altro, che “le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso”.
In relazione a tale disposizione, con la sentenza n. 16221/2014, la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla ricorrenza del requisito di rilevanza territoriale agli effetti dell’Iva (con conseguente soggezione a tale tributo), o meno, di una particolare operazione avente a oggetto la vendita di due aeromobili, posta in essere nel 2000 da una società nazionale nei confronti di un’impresa comunitaria (irlandese), realizzata nel corso di un volo di addestramento nello spazio aereo internazionale.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno osservato che, in base all’articolo 4 del Codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), “…gli aeromobili italiani (dovendosi intendere per tali gli aeromobili che – come quelli oggetto della controversia – risultano iscritti al Registro aeronautico nazionale, con i requisiti e le modalità dettati dagli artt. da 749 a 753 dello stesso Codice) <che si trovano> in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano” e, inoltre, che “…la proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia …sugli aeromobili, nonché le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale…dell’aeromobile” (articolo 6 del medesimo Codice della navigazione).
In virtù di tali considerazioni, pertanto, la Corte ha concluso affermando che la cessione degli aeromobili nazionali in questione – in quanto, per i suesposti motivi, da considerare comunque territorialmente rilevante in Italia – avrebbe dovuto essere regolarmente assoggettata a Iva ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Dpr n. 633 all’inizio citato, vigente ratione temporis.
La Corte, infine, ha altresì escluso che le cessioni in argomento potessero essere riconducibili nel novero delle cessioni intracomunitarie di beni, come tali non imponibili al tributo ai sensi dell’articolo 41 del decreto legge n. 331/1993, contenente la disciplina degli scambi intracomunitari, in quanto, nella specie, non risultava “…in alcun modo che i velivoli (fossero) stati materialmente esportati in Irlanda ed essendo sostanzialmente pacifico che essi (fossero) decollati dal territorio italiano per farvi ritorno dopo i voli di addestramento nel corso dei quali (erano) state perfezionate le vendite…”.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate