Quale tassabilità sugli immobili situati nel mare territoriale destinati alla rigassificazione?
La questione della tassabilità delle piattaforme estrattive marine è stata oggetto di controversie in relazione alla individuazione degli immobili assoggettabili ad ICI/IMU, per il fatto che operando le stesse in regime di concessione statale non fossero accatastate né accatastabili, prive, quindi, di rilevanza autonoma rispetto alle strutture destinate all’attività estrattiva, né idonee a produrre un reddito proprio, per cui ne deriverebbe la esclusione dall’imposta. Nella Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) è stata introdotta una disposizione intrpretativa, contenuta nel comma 728 dell’articolo 1, la quale chiarisce che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati alle attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, rientra nel concetto di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
In realtà, con l’intervento in oggetto, il legislatore ha inteso procedere sul percorso già adottato per l’imposizione ai fini del reddito dominicale ed agrario degli allevamenti ittici, per i quali si è fatto riferimento allo specchio d’acqua destinato all’acquacoltura indipendentemente dall’accatastamento, con l’applicazione della tariffa prevista per la coltivazione sementiva vigente nella provincia di appartenenza del comune prospiciente l’allevamento marino (art. 3 bis del D.L. n. 106/2005).