tassa cellulariLa Corte di cassazione, con la sentenza 1713 del 29 gennaio 2016, confermando la legittimità della tassa in materia di servizi telefonici cellulari e radiomobili (articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972), ha stabilito che il termine per il pagamento, da parte dell’utente, della tassa di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale.

 

Vicenda processuale

 

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso d’accertamento per violazione e irrogazione di sanzioni, per tardivo versamento della tassa di concessione governativa in materia di servizi telefonici cellulari e radiomobili, prevista dall’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972. La società contribuente ha proposto ricorso deducendo l’inesistenza di un termine per il pagamento della tassa da parte dell’utente e, comunque, la decadenza dell’ufficio dal potere impositivo. La Commissione di primo grado ha rigettato il ricorso. L’appello della società è stato accolto dalla Ctr, che ha escluso la sussistenza della violazione, affermando che la normativa non prevede un termine entro il quale l’utente è tenuto a corrispondere al gestore la tassa connessa al contratto di abbonamento per la fornitura del servizio, ma si limita a individuarne le modalità di versamento. Avverso tale sentenza, l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, accolto con la sentenza in esame.

 

Decisione della Corte e precedenti giurisprudenziali

 

In sede di legittimità, l’Agenzia ha denunciato la  violazione e falsa applicazione della nota 1 all’articolo 21 della tariffa annessa al Dpr 641/1972 e dell’articolo 13, comma 2, del Dlgs 471/1997, normativa che, contrariamente a quanto assunto dal giudice di merito, prevede che il pagamento della tassa di concessione governativa debba avvenire congiuntamente al pagamento della bolletta, stabilendo così una scadenza corrispondente al termine contrattuale per il pagamento del servizio, regola che, nel caso di specie, non è stata rispettata.

 

La Corte ha accolto il ricorso statuendo che “In tema di radiofonia mobile, il termine per il pagamento, da parte dell’utente, della tassa di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale, in virtù del collegamento operato dalla “nota 1” all’art 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 tra il tributo ed il numero di mesi considerati in ciascuna bolletta, atteso che l’avverbio “congiuntamente”, utilizzato in tale nota, non si riferisce solo alle modalità di versamento del tributo, ma anche al termine di pagamento, determinato per relationem in rapporto a quello previsto per le singole bollette emesse dal gestore”.
In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata attesa la circostanza che il pagamento della bolletta è avvenuto oltre il termine di scadenza, fatto non contestato in causa. La Cassazione ha richiamato altra pronuncia del 15 ottobre 2014, n. 21777, in cui il Collegio di piazza Cavour, ribadendo preliminarmente la legittimità della tassa di concessione governativa sui servizi telefonici cellulari e radiomobili (definitivamente acclarata con la sentenza delle sezioni unite 9560/2014), ha stabilito che il termine per il pagamento, da parte dell’utente, coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale.

 

Sulla base della normativa di settore, la Corte aveva chiarito che “a norma della nota 1 all’articolo 21 della tariffa annessa al Dpr n. 641 del 1972 (…), la tassa è dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento, in misura fissa mensile, diversa in ragione del tipo di utenza (“residenziale” o “affari”, articolo 21 citato)”. In particolare, osservava la Corte, “l’avverbio ‘congiuntamente’ utilizzato dalla nota 1 all’articolo 21 della tariffa annessa al Dpr n. 641 del 1972, non si limita a disciplinare(…), le modalità di versamento della tassa, maturata al sorgere di ciascun mese d’uso, ma, secondo lo stesso significato lessicale dell’avverbio, vale, pure, a indicare il termine per il relativo pagamento, termine che resta, appunto, determinato per relationem in riferimento a quello previsto per il pagamento delle singole bollette emesse dal gestore (…)”.

 

Da ultimo si precisa che gli stessi giudici di legittimità, con la pronuncia 8825/2012, avevano chiarito che le prestazioni periodiche del servizio telefonico costituiscono il fatto generatore dell’obbligazione tributaria alle scadenze dei pagamenti dei corrispettivi. L’avverbio “congiuntamente” indica il termine per il pagamento, termine che resta, appunto, determinato per relationem in riferimento a quello previsto per il pagamento delle singole bollette emesse dal gestore.

 

Osservazioni in merito alle modalità di pagamento della tassa

 

In base alla nota 1 dell’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972, “la tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento”. Il gestore di telefonia, con il quale l’utente ha stipulato un contratto di abbonamento, fattura periodicamente il canone, addebitando anche la tassa in relazione al numero di mesi di utenza, riscuotendone congiuntamente l’importo. Lo stesso gestore, poi, provvede al versamento all’Erario della tassa con le modalità stabilite dal decreto ministeriale del 3 febbraio 1996, come previsto dalla nota 2 del richiamato articolo 21. Detto decreto stabilisce, a carico del gestore, l’obbligo di segnalare all’Amministrazione finanziaria l’elenco degli utenti (soggetti passivi del tributo), distintamente per ciascun semestre solare, che hanno omesso il pagamento della tassa o lo hanno effettuato in ritardo, “ai fini del recupero delle tasse evase e dell’applicazione delle sanzioni di legge”.

 

La tassa, compatibile col diritto comunitario (vedi, da ultimo, la sentenza causa C-416/14 del 17 settembre 2015) è, quindi, dovuta dall’utente, che abbia concluso un contratto di diritto privato col gestore della rete, unitamente al canone d’abbonamento, avendo quale suo presupposto l’impiego del telefono e non la fornitura del servizio.