tassa-rifiuti-cassazione-ivaArriva la bocciatura netta della Cassazione sull’IVA relativa alla Tassa Rifiuti. Con la sentenza della Corte di cassazione n. 23949/2019 si riapre infatti un problema non di poco conto per il mondo dei tributi italiano.


Tassa Rifiuti, per la Cassazione IVA è illegittima.

La sentenza della Corte di Cassazione chiarisce la natura di corrispettivo della TIA2 e la conseguente assoggettabilità IVA.

Normativa

L’ 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio: il cosiddetto “decreto Ronchi”), successivamente modificato dall’art. 1, comma 28, della legge  9  dicembre 1998, n. 426, e dall’art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), stabilì l’obbligo dei Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

E, in particolare, di istituire una “tariffa ” per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza. Giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale.

Il DL Sostegni in Gazzetta proroga PEF 2021 e tariffe TARI al 30 giugno 2021.

La questione

Il problema investe la Tia 2, introdotta nel 2006, e la «Tarip», cioè la versione «puntuale» della Tari che dovrebbe misurare la bolletta in base alla quantità di rifiuti prodotti.

Questo perchè, come già considerato in passato dalla Corte Costizionale, esiste una pregiudiziale sull’Iva, sulla base del fatto che la Tia 1 era un corrispettivo nel nome ma un tributo nei fatti, perché ancorata a parametri fissi e non alla quantità effettiva del servizio utilizzato.

Tassa Rifiuti, per la Cassazione IVA è illegittima

La Cassazione osserva in buona sostanza che la nuova tariffa «è un importo dovuto in ragione del possesso o della detenzione di locali o aree» ed è parametrato per legge ad «una presuntiva produzione di rifiuti» sulla base delle «quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie».

In un contesto del genere, che tra l’altro «non attribuisce alcun sostanziale rilievo alla volontà delle parti nel rapporto fra gestore e utente del servizio» perché nessuno può rifiutarsi di utilizzare il gestore comunale, i giudici non intravedono ciò che contraddistingue le caratteristiche di una tariffa corrispettiva.

Adesso dovrà pronunciarsi in merito la Cassazione a sezioni unite. Se il verdetto dovesse essere positivo, si aprirà la strada a milioni di rimborsi, ma per le annualità vecchie bisogna stare attenti alla prescrizione di 5 anni, anche se alcuni ritengono che trattandosi di Iva potrebbe essere chiesta la restituzione fino a 10 anni addietro.

A questo link il testo completo della Sentenza.