Il Comune deve svolgere l’attività di accertamento per il mancato pagamento della tassa rifiuti oppure no?
La risposta arriva dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3184 del 9 febbraio scorso. La tassa sui rifiuti (oggi chiamata Tari) va versata annualmente. Chi non lo fa, riceve prima un sollecito di pagamento da parte del Comune. In caso di inadempimento, l’amministrazione comunale iscrive il proprio credito “a ruolo”, delegando in questo modo l’Agente per la riscossione al recupero degli importi non corrisposti.
Qual è il ruolo del Comune?
Al mancato pagamento consegue la riscossione coattiva delle somme a mezzo ruolo o ingiunzione. Per la Cassazione solo in caso di omessa o infedele dichiarazione, deve farsi ricorso all’attività di accertamento.
Il Comune non deve pertanto svolgere l’attività di accertamento in caso di omesso versamento della tassa rifiuti da parte del contribuente.
L’art. 72 del D.Lgs. 507/1993 consente infatti ai Comuni di
“procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento”.
Tale assunto, però, vale solo nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell’anno precedente – cioè sulla base di dati ed elementi già dichiarati dal contribuente ed acquisiti – e non soggetti ad alcuna modificazione e variazione.
Il DL Sostegni in Gazzetta proroga PEF 2021 e tariffe TARI al 30 giugno 2021.