auto_aziendaleLa Romania ha aderito all’Unione europea nel gennaio del 2007. Nello stesso giorno è entrata in vigore la tassa speciale sulle autovetture e sugli autoveicoli, introdotta con la legge n.343/2006. Nel luglio del 2008 tale tassa era sostituita dalla tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, introdotta in forza dell’Ordinanza n. 50/2008. La Corte dell’Unione dichiarava tale Ordinanza contraria all’articolo 110 TFUE (C-402/09).

 

La Corte ha ritenuto che la tassa riscossa esclusivamente in occasione della prima immatricolazione di un’autovettura nel territorio dello Stato, e quindi, per quanto riguarda le autovetture usate, soltanto su quelle importate, disincentiva l’acquisto di autovetture usate provenienti da altri Stati membri, senza però disincentivare l’acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale.

 

Dal gennaio 2012, l’Ordinanza n.50/2008 è stata sostituita dalla legge n. 9/2012, relativa alla tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, e anch’essa connessa alla prima immatricolazione dell’autovettura nel territorio della Romania.

 

La legge n. 9/2012, è stata a sua volta sostituita con effetto da marzo 2013, dall’Ordinanza n. 9/2013. L’articolo 4, paragrafo 2, della legge n. 9/2012 era, quindi, applicabile soltanto nel periodo da gennaio a marzo 2013. È in quell’epoca che hanno avuto luogo i fatti di cui trattasi nella causa principale.

 

Il protagonista della controversia

Il ricorrente nella causa principale è un cittadino rumeno che si è rivolto all’autorità competente per l’immatricolazione dei veicoli in Romania, con la richiesta di immatricolazione di un’autovettura usata che aveva acquistato in Spagna e dove lo stesso veicolo era stato immatricolato come nuovo nel 2005.

 

L’autorità rumena competente, ha subordinato l’immatricolazione del veicolo al pagamento della tassa prevista dalla legge n.9/2012. Il contribuente, ritenendo la richiesta dell’autorità contraria al diritto dell’Unione per incompatibilità con l’articolo 110 TFUE, ricorre al giudice di primo grado. Dopo il rigetto del ricorso, il ricorrente propone appello dinanzi alla Corte di appello, che decide di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la pronuncia pregiudiziale.

 

La Corte d’appello rumena, pur precisando che la legge n.9/2012 è compatibile con l’articolo 110 TFUE, afferma che un’altra Corte d’appello rumena ha pronunciato una sentenza in senso contrario rispetto a un caso analogo, e, di conseguenza, è necessaria una pronuncia della Corte per assicurare un’uniforme applicazione del diritto dell’Unione.

 

Le questioni pregiudiziali 

La Corte è chiamata a pronunciarsi su due questioni principali. In particolare, se l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro dell’Unione (Romania nello specifico) istituisca una tassa sulle emissioni inquinanti applicabile a tutti i veicoli stranieri al momento della loro immatricolazione in tale Stato, tassa che viene applicata anche ai veicoli nazionali in occasione della trascrizione del diritto di proprietà a meno che una tassa simile non sia già stata pagata in precedenza.

 

La Corte, dovrà poi pronunciarsi sulla seconda questione e cioè sul fatto che un veicolo straniero non può essere utilizzato se non è stata pagata la tassa disposta ai sensi della legge n.9/2012, mentre un veicolo nazionale può essere utilizzato illimitatamente nel tempo senza il pagamento della relativa tassa fino al momento in cui avvenga l’eventuale trascrizione del diritto di proprietà.

 

Sulle questioni pregiudiziali

La Corte esamina congiuntamente le questioni pregiudiziali e rammenta che il primo comma dell’articolo 110 TFUE vieta a ciascuno Stato membro di applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari. Tale disposizione del Trattato mira a garantire la neutralità delle imposizioni interne sotto il profilo della concorrenza tra i prodotti già presenti sul mercato nazionale e i prodotti importati.
Uno Stato membro non può riscuotere una tassa sugli autoveicoli usati importati, in base ad un valore superiore al valore effettivo del veicolo, con la conseguenza che essi siano tassati più onerosamente degli autoveicoli similari disponibili sul mercato nazionale.

 

Al fine di evitare una tassazione discriminatoria, occorre prendere in considerazione il deprezzamento reale degli autoveicoli. È chiaro che, nel periodo che rileva ai fini del procedimento principale, l’articolo 4, paragrafo 2, della legge n. 9/2012, aveva l’effetto di esentare dalla tassa la prima trascrizione del diritto di proprietà sui veicoli usati nazionali la cui immatricolazione avveniva in Romania nel periodo tra il gennaio 2007 e il gennaio 2013. Un’esenzione come quella di cui trattasi nel procedimento principale favorisce quindi la vendita di veicoli usati nazionali e disincentiva l’importazione di veicoli similari.

 

Dalle pronunce pregiudiziali della Corte nelle cause riguardanti la tassa riscossa in occasione dell’immatricolazione di autoveicoli usati in Romania in forza dell’Ordinanza n. 50/2008 e alla tassa riscossa in occasione dell’immatricolazione di autoveicoli usati (2007-2013) in  forza della legge n. 9/2012, risulta che tali tasse erano incompatibili con l’articolo 110 TFUE e devono dunque, in linea di principio, essere rimborsate con gli interessi.

 

La decisione della Corte

I giudici della Corte, in merito alle questioni sollevate, hanno chiarito che uno Stato membro può istituire una tassa da applicare ai veicoli usati importati in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro e ai veicoli già immatricolati nel suddetto Stato membro in occasione della prima trascrizione nel medesimo Stato.

 

La Corte chiarisce altresì, che lo stesso Stato membro non può esentare da tale tassa i veicoli già immatricolati, e per i quali sia già stata pagata una tassa in precedenza vigente, giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione.

 

Effetti della sentenza
Il governo rumeno ha chiesto alla Corte di limitare nel tempo gli effetti della suddetta sentenza, appellandosi al potere che la Corte può far valere nei casi in cui siano soddisfatti due criteri essenziali, ossia la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti derivanti dalla sentenza emessa.
Il governo rumeno ha presentato una stima secondo la quale il rimborso con interessi delle somme riscosse in forza della legge n. 9/2012, avrebbe delle ripercussioni economiche gravi, tenuto anche conto delle attuali difficoltà economiche della Romania.

 

La Corte, analizzando la documentazione presentata, ha concluso che le ripercussioni della presente sentenza non causeranno inconvenienti talmente gravi da rendere necessaria una limitazione nel tempo degli effetti della stessa.

 

Data della sentenza
14 aprile 2015

 

Numero della causa
C‐76/14

 

Nome delle parti

  • Mihai Manea

 

  • dețul Brașov – Serviciul public comunitar regim de permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor