Al centro del contenzioso comunitario sono due società italiane che hanno presentato istanza di rimborso della tassa di concessione governativa (di seguito, “TCG”), rispettivamente, all’Agenzia Entrate – Dp di Belluno e di Vicenza. A fronte del diniego opposto da tali uffici, ciascuna di esse proponeva ricorso dinanzi alla Ctr di Mestre-Venezia, affermando che il principio di libera circolazione e messa in servizio delle apparecchiature terminali, sancito dalla direttiva 1999/5, fosse incompatibile con un provvedimento amministrativo, quale l’autorizzazione generale o la licenza prevista dalla normativa italiana.
L’opinione della Ctr di Mestre-Venezia
I giudici veneti rilevavano che la Corte Ue non si fosse pronunciata sulla compatibilità di una tassa, quale la TCG, con la direttiva 1999/5. Tra gli ulteriori profili di illegittimità comunitaria vi era anche che, secondo la Ctr, la Cassazione a Sezioni Unite avrebbe statuito che la direttiva 1999/5 non prevalesse sulle direttive 2002/19, 2002/20, 2002/21 e 2002/22 (le «direttive reti») e che un’autorizzazione generale o una licenza ai sensi della direttiva 2002/20 era, pertanto, necessaria per l’impiego delle apparecchiature terminali in parola.
Le questioni pregiudiziali
Quindi, la sospensione del procedimento e la sottoposizione alla Corte Ue di una serie di articolate questioni pregiudiziali, così sintetizzabili:
1) Se, con riferimento alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, sia compatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale che, assimilando le apparecchiature terminali alle stazioni radioelettriche, prevede per l’utente il conseguimento di un’autorizzazione generale, nonché il rilascio di apposita licenza di stazione radioelettrica, da far valere quale presupposto impositivo. E pertanto se, con specifico riferimento all’utilizzo delle apparecchiature terminali, sia compatibile con il diritto comunitario la pretesa dello Stato italiano di prevedere a carico dell’utente il conseguimento di un’autorizzazione generale e di una licenza di stazione radio, quando l’immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature terminali sono disciplinate già compiutamente da fonti comunitarie, senza previsione alcuna di autorizzazione generale e/o licenza.
2) Se sia compatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale in base alla quale:
- il contratto di cui all’articolo 20 della direttiva 2002/22 – instaurato tra il gestore e l’utente, atto a regolare i rapporti commerciali tra i consumatori e gli utenti finali con una o più imprese che forniscono la connessione e servizi relativi – possa valere “di per se stesso” anche quale documento sostitutivo dell’autorizzazione generale e/o della licenza di stazione radio, senza alcun intervento o attività o controllo da parte della Pubblica Amministrazione;
- il contratto deve contenere anche gli estremi del tipo di apparato terminale e la relativa omologazione (non prevista sulla base dell’articolo 8 della direttiva 1999/5;
3) Se siano compatibili con il diritto comunitario le disposizioni nazionali che prevedono l’obbligo di autorizzazione generale e la conseguente licenza di stazione radio radioelettrica nei confronti solo di una particolare categoria di utenti, titolari di abbonamento, mentre nessuna autorizzazione generale o licenza viene prevista in capo agli utenti titolari, ad esempio, di servizio prepagato o di ricarica;
4) Se l’articolo 8 della direttiva europea 1999/5 osti ad una normativa nazionale che prevede:
- un’attività amministrativa volta al rilascio dell’autorizzazione generale e della licenza di stazione radioelettrica;
- il pagamento di una tassa di concessione governativa a fronte di tali attività;
in quanto comportamenti che possono costituire limitazione alla messa in servizio, utilizzo e libera circolazione degli apparati terminali.
Tassa di concessione e vendita di cellulari
I togati comunitari affrontano, anzitutto, la prima e la quarta questione, e, in particolare, il rapporto tra la normativa nazionale e la direttiva n. 1999/5. Ciò, sulla scorta sia dell’analisi della disciplina Ue sia delle osservazioni delle società contribuenti, che lamentavano che il legislatore nazionale avesse creato una fictio iuris, al solo scopo di mantenere un presupposto impositivo ai fini della percezione della TCG all’atto della conclusione di contratti di abbonamento a servizi di telefonia mobile, e sottolineavano che, a tal fine, non veniva svolta alcuna attività particolare da parte dell’amministrazione.
Tuttavia, continua la Corte Ue, sembra che l’amministrazione non richieda alcuna approvazione e nemmeno alcun documento, visto che il contratto di abbonamento sostituisce l’autorizzazione o la licenza di stazione radioelettrica e costituisce il presupposto impositivo della TCG.
Se così è – cosa che spetta al giudice nazionale verificare – una siffatta normativa, ritiene la Corte, non impone alcun intervento dell’amministrazione tale da costituire un ostacolo alla libertà di circolazione di dette apparecchiature e da violare la direttiva 1999/5. Per quanto riguarda, poi, l’applicazione di una tassa quale la TCG – inferiscono i giudici – essa si applica non alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, bensì ai contratti di abbonamento sottoscritti per l’uso di tali apparecchiature. Pertanto, secondo i giudici, tale imposizione non interferisce con la vendita di dette apparecchiature terminali, che possono essere vendute senza obbligo di sottoscrivere un contratto di abbonamento.
Uso privato e fornitura di reti: concetti diversi
Per quanto riguarda, poi, il rapporto della normativa nazionale con le direttive reti, la TCG non ha, come base imponibile, la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica e l’uso privato di un servizio di telefonia mobile da parte di un abbonato non presuppone la fornitura di una rete o di un servizio di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 2002/20.
Inoltre, quanto all’obbligo di conseguire un’autorizzazione generale che non sarebbe prevista dalla direttiva 2002/20 e che potrebbe porsi in contrasto con essa, la Corte rileva che un’autorizzazione generale, come quella oggetto dei procedimenti principali, alla quale è equiparato il contratto di abbonamento, è intesa unicamente a fungere da fatto generatore della TCG. Essa, pertanto, non ha lo scopo di autorizzare la fornitura di servizi di reti e non si pone in contrasto con gli obblighi derivanti da tale direttiva.
L’abbonamento come fatto generatore della tassa
Quanto alla seconda questione, la Corte Ue rileva che la direttiva 2002/22 non osta a che il legislatore nazionale stabilisca che il fatto generatore della TCG sia il contratto di abbonamento concluso tra il fornitore di servizi di telefonia mobile e l’utente dell’apparato terminale e che tale contratto sia equiparato all’autorizzazione generale cui si riferisce tale tassa.
Inoltre, continua la Corte, dal disposto dell’articolo 20 della richiamata direttiva, risulta che quest’ultimo non osta a che una normativa nazionale preveda che i contratti di abbonamento a servizi di telefonia mobile debbano contenere, oltre agli elementi imposti dalla direttiva 2002/22, altri elementi, quali il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l’omologazione di cui è stato oggetto. Ne deriva parimenti che tali elementi supplementari non costituiscono un ostacolo alla libera circolazione di detti apparecchi, che sia in contrasto con l’articolo 8 della direttiva 1999/5. Infine, riguardo alla terza questione, la Corte Ue ritiene che l’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali, che prevede che tutte le persone sono uguali davanti alla legge, non si applichi alla normativa in parola.
Conclusioni
1) Le direttive nn. 1999/5/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE vanno interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale relativa all’applicazione di una tassa, quale la tassa di concessione governativa, in forza della quale l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è assoggettato a un’autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sé la licenza o l’autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento dell’amministrazione al riguardo;
2) l’articolo 20 della direttiva 2002/22 e l’articolo 8 della direttiva 1999/5 vanno interpretati nel senso che non ostano, ai fini dell’applicazione di una tassa quale la tassa di concessione governativa, all’equiparazione a un’autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica di un contratto di abbonamento a un servizio di telefonia mobile, che deve peraltro precisare il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l’omologazione di cui è stato oggetto;
3) in un caso come quello oggetto dei procedimenti principali, il diritto dell’Unione, quale risulta dalle direttive in considerazione, nonché dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali Ue, deve essere interpretato nel senso che non osta a un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in base al quale solo i primi sono assoggettati a una normativa nazionale come quella che istituisce la tassa di concessione governativa.