bollettiniIn caso di omessa o insufficiente versamento della Tasi o dell’Imu i contribuenti possono regolarizzare la violazione del tributo con il ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997. Nei casi infatti in cui si oltrepassi il termine per il pagamento del tributo (acconto o saldo) è possibile effettuare il versamento dell’imposta dovuta maggiorata delle sanzioni ridotte e dei relativi interessi legali. Per fruire dell’Istituto e tuttavia è necessario “che la violazione non sia stata già constatata dagli organi competenti e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”.

 

Con il ravvedimento operoso la sanzione ordinaria pari al 30 per cento viene ridotta allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo per i primi 14 giorni dalla data del dovuto pagamento; del 3 per cento fisso dal quindicesimo giorno di ritardo al trentesimo giorno; e del 3,75 per cento fisso dal trentunesimo giorno fino al termine per la presentazione della dichiarazione Tasi/Imu relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. A dire il vero dal 2015 per effetto della legge di stabilità (articolo 1, comma 637 della legge 190/2014) c’è anche un’ulteriore agevolazione: qualora la regolarizzazione del tributo avvenga tra il 31° e il 90° giorno la sanzione viene ridotta al 3,33% (dal 3,75%).

 

Occhio dunque alla scadenza del 30 Giugno, perchè sino a tale data la regolarizzazione costerà meno. Ad esempio se la regolarizzazione nel pagamento del tributo avviene dopo 10 giorni dalla sua scadenza la sanzione sarà pari al 2 per cento (0,2 x 10); mentre se avviene il 20° giorno il contribuente dovrà versare una sanzione piu’ elevata pari al 3% fisso del tributo; oltre il 90° giorno la sanzione passa al 3,75% del tributo. Oltre alla sanzione ridotta dovranno poi essere versati gli interessi legali (per il 2015 il tasso è pari allo 0,5% annuo, nel 2014 il tasso è stato pari all’1%) che vanno calcolati in proporzione ai giorni di ritardo.

 

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi si paga con lo stesso codice tributo.

 

Inoltre entro il 30 può essere ancora sanato con il ravvedimento operoso l’omesso o insufficiente versamento dell’Imu o della Tasi per il 2014, in acconto o in saldo, scaduto lo scorso anno. Il ravvedimento lungo per l’Imu e la Tasi, infatti, scade con il «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione» e non «entro un anno dall’omissione» del pagamento (ad esempio, entro il 16 giugno 2015 per l’acconto Imu 2014). Il chiarimento è arrivato dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E/2015.