pagareI contribuenti dovranno recarsi alla cassa per pagare l’acconto, pari al 50% dell’imposta, che deve essere eseguito sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni valide per il 2016.


 

Anche quest’anno restano esenti dal pagamento di IMU e TASI i proprietari e gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale. Niente Imu e Tasi anche quest’anno per i proprietari di una prima casa che non sia di lusso ossia rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Gli altri contribuenti dovranno invece recarsi alla cassa entro il 16 giugno per pagare l’acconto, pari al 50% dell’imposta, che deve essere eseguito sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni valide per il 2016. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno – in scadenza il 16 dicembre 2017 – va eseguito, a conguaglio, sulla base delle nuove aliquote eventualmente deliberate dal Comune e pubblicate sul sito del ministero delle finanze.

 

Dallo scorso anno il legislatore (con la legge 208/2015) ha semplificato di molto le regole sulla tassazione degli immobili prevedendo l’esenzione TASI per la prima casa, cui già dal 2014 non veniva applicata l’IMU. Tale è considerata l’unità immobiliare nella quale il contribuente e i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Condividono l’esenzione le pertinenze, che sono ammesse nel limite massimo di tre unità immobiliari, purchè ciascuna appartenente ad una diversa categoria catastale, tra C2, C6 e C7. Restano assoggettate a TASI (che si aggiunge all’IMU) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9ossia gli immobili di lusso, le ville ed i castelli.

 

Grazie all’assimilazione ex lege all’abitazione principale godono dell’esenzione da entrambi i tributi inoltre: 1) l’unità immobiliare (una sola) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 2) gli immobili dei soci di cooperative; 3) gli alloggi sociali; 4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 5) gli immobili del personale di Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia.

 

Oltre a queste assimilazioni, che valgono ex lege, altre possono essere deliberate dai comuni come, ad esempio, quella per l’immobile di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari. In tal caso il contribuente dovrà prendere visione del regolamento comunale per vedere se l’immobile è stato assimilato ad abitazione principale con possibilità, pertanto, di godere dell’esenzione. In ogni caso dallo scorso anno non opera più l’assimilazione a prima casa dell’immobile dato in comodato ai figli. L’abitazione concessa in comodato è dunque soggetta all’aliquota ordinaria vigente nel Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale. L’unico sconto che potrà applicarsi al comodante, ove siano rispettate le condizioni previste dalla legge di bilancio per il 2015, è la riduzione della base imponibile del 50% per entrambe le imposte (IMU e TASI) fermo restando che il comodatario non pagherà nulla avendo adibito ad abitazione principale l’immobile oggetto del comodato.