Illegittima la delibera di approvazione delle tariffe Tari adottata in assenza del piano economico-finanziario? A fornire chiarimenti è la Ctr Campania, con la Sentenza n. 8283/6/2017.
Nel caso deciso dalla Ctr Campania sembra di capire, dalla stringata motivazione, che per l’annualità in discussione il piano economico-finanziario non fosse stato approvato.
Il PEF, composto dal Conto economico previsionale, dallo Stato patrimoniale previsionale e dal Flusso di cassa previsionale, di cui viene fornito un esempio in versione elettronica in formato excel, è già appositamente predisposto all’immissione dei dati di input, secondo un orizzonte temporale fino a 50 anni, durata massima di una concessione/locazione di valorizzazione.
Fanno parte integrante del PEF gli schemi di calcolo degli indicatori di valutazione economico-finanziaria e dibancabilità del progetto, il prospetto di calcolo del finanziamento bancario.
Tariffe TARI, illegittime senza piano economico-finanziario?
I tributi locali, in questo caso sono soggetti alla disciplina prevista dalla legge finanziaria 2007. Ai sensi del quale il termine decadenziale per l’accertamento è quinquiennale e quello per la riscossione è triennale.
Nel caso di specie, il termine quinquennale, riguardante la tarsu 2010 in contestazione, sarebbe scaduto solo il 31.12.2015, sicché nessuna prescrizione né decadenza si è verificata.
La designazione del funzionario responsabile e la sua comunicazione, come è noto, non costituiscono nullità del provvedimento amministrativo. Bensì irregolarità. Mentre le questioni attinenti alla sottoscrizione sono prive di fondamento. Questo poichè la sottoscrizione elettronica è prevista e rettamente indicata in calce all’atto impugnato.
Del resto il contribuente ha così ben compreso il titolo della pretesa tributaria da difendersi compiutamente e tempestivamente in giudizio.
Tuttavia,l’approvazione del piano finanziario costituisce requisito di legittimità dell’approvazione delle tariffe. Dal momento che esse devono essere approvate dalla giunta comunale in base ai costi sostenuti dal comune per l’equilibrio contabile del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, che non può essere computato esclusivamente in base ai costi storici.
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