Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2015, il Decreto 5 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante: ” Incremento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione.”
Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, reca “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di patente di guida” ed, in particolare, l’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE fa obbligo agli Stati membri di assicurare che “entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti” del nuovo modello di patente UE.
Considerato che l’attuazione del suddetto art. 126, comma 5 (ora comma 8 in ottemperanza all’obbligo di cui al predetto art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determina un incremento del fabbisogno di approvvigionamento di supporti card di patente di guida, conformi al nuovo modello UE, commisurato non solo alla domanda di patenti a seguito di esame e duplicato per deterioramento, smarrimento, furto o distruzione, come da procedure attualmente in uso, ma anche a quella di emissione di duplicati in sede di conferma di validita’, oggi comprovata dall’emissione di mero tagliando.
L’art. 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, prevede che alla copertura di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del nuovo modello di patente UE si provveda mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui al punto 1 della citata tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
Il Ministero dunque decreta che:
Alla tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, la voce tariffaria “15,00” e’ sostituita dalla seguente: “16,20”;
b) al punto 2, la voce tariffaria “9,00” e’ sostituita dalla seguente: “10,20”.
II maggior gettito derivante dall’incremento dell’importo di cui al comma 1, affluisce all’entrata del bilancio dello Stato, Capo XV – Capitolo 2454 – art. 20, ed e’ riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le finalità di cui all’art. 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, ed all’art. 11 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 7.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In allegato all’articolo il testo completo del decreto.