servizio idrico box autoSulla questione tariffe maggiorate ai box auto si sono espressi  i Supremi giudici, con la Sentenza n. 26511/2017.


 

Afferma parte ricorrente che, nella specie, non sarebbe legittimamente predicabile alcuna violazione dell’art. 2 del C.d .C. in quanto, ai sensi della delibera CIP n. 46 del 1974, le utenze domestiche rappresenta no l’eccezione, e tutte le altre utenze, di converso, la regola . In relazione agli immobili pertinenziali, in particolare, nessuna maggiorazione tariffaria sarebbe stata, in concreto, applicata, per essere stata, adottata la tariffa ordinaria (con esclusione di quella agevolata, articolata  per fasce) – onde l’illogicità di una soluzione  predicativa dell’applicabilità di una tariffa  ordinaria per uso domestico delle abitazioni secondarie e di una agevolata per usi non domestici delle abitazioni principali.

 

La Cassazione, tuttavia, ha precisato come il motivo non avesse colto nel segno e anzi avesse ingenerato solo confusione. Si trattava di fatto di una maggiorazione tariffaria che non aveva modo di esistere. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi euro 7200, di cui 200 per spese.

 

Ai sensi dell’art.  13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.  1 comma  17 della  legge n. 228 del 2012, dichiara  la sussistenza  dei presupposti  per il versa mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore  importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del comma 1 bis del predetto art. 13.

 

Il sunto è dunque che la concessionaria del servizio idrico non può applicare tariffe maggiorate per l’uso di acqua nelle pertinenze degli immobili ad uso abitativo. È illegittimo, quindi, che i box auto paghino di più e cioè come le industrie.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.