Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, numero 21181/2024, ha messo in evidenza che il pagamento della TARI non viene escluso se viene addebitato “fuori stagione” ad un’attività commerciale.
Questa pronuncia ha chiarito importanti aspetti riguardanti il diritto alla riduzione della Tari (Tassa sui Rifiuti) per le attività commerciali stagionali. In sintesi, spetta al titolare dell’attività dimostrare di avere diritto a una riduzione della tassa quando l’attività si svolge solo per una parte dell’anno. Per ottenere tale agevolazione, è necessario produrre una licenza rilasciata dalla pubblica autorità che attesti la natura stagionale dell’attività.
La TARI va pagata anche se “fuori stagione”, lo sostiene la Cassazione
La Corte ha sottolineato che la riduzione della Tari è possibile solo se il regolamento comunale prevede tale agevolazione. Non basta infatti dichiarare che i locali non sono stati utilizzati; è necessario dimostrare che essi non erano utilizzabili. L’oggettiva inutilizzabilità non si verifica quando i locali sono stati semplicemente lasciati vuoti per scelta del titolare, ma solo quando la loro condizione impedisce effettivamente l’uso.
Per esempio, nel caso degli alberghi, la riduzione della tassa può essere richiesta se la struttura è chiusa per la stagione invernale. Tuttavia, il solo fatto di chiudere durante i mesi freddi non giustifica automaticamente l’esenzione dal pagamento. È necessario che l’albergo disponga di una licenza stagionale, oppure che dimostri con prove adeguate e documentali che, durante il periodo di chiusura, l’immobile non fosse utilizzabile.
La normativa richiede che per escludere un locale dalla Tari non sia sufficiente dimostrare la semplice mancanza di utenze o l’assenza di arredi. È fondamentale fornire prove concrete, anche se presentate successivamente, che attestino l’impossibilità effettiva di utilizzare l’immobile. Se la richiesta di sgravio riguarda anni precedenti, è essenziale fornire elementi che dimostrino che l’impossibilità di utilizzo risale al primo anno contestato; in caso contrario, la riduzione sarà concessa solo a partire dall’anno della richiesta.