La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17623/2016, ha chiarito che, nonostante autorimesse e garage sono soggetti al pagamento della Tari, i contribuenti sono esonerati se provano che questi immobili non producono rifiuti.
Il Comune di Catania propone ricorso per tassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, con la quale – in controversia concernente avviso di accertamento per omessa dichiarazione e pagamento da parte del contribuente P.G. di Tarsu per l’anno 2002, in relazione all’immobile in proprietà di detto contribuente sito in Catania e destinato a rimessa di veicoli – è stato rigettato l’appello del Comune di Catania avverso la sentenza (…) della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso in impugnazione, cicche il provvedimento e risultato integralmente annullato.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo i7 quale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si “mino rifiuti pedali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie pese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale e l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operati con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (ex multis, Cass. nn. 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011).
Ne deriva che sarebbe spettato al giudice del merito acclarare se – in concreto – la parte contribuente avesse dimostrato adeguatamente i presupposti fattuali per poter beneficiare delle citate disposizioni di esclusione dall’assoggettamento al tributo, senza limitarsi a dare atto che della prova doveva considerarsi raggiunta in considerazione del solo presupposto della peculiare destinazione funzionale dell’immobile (ad autorimessa), e perdo in virtù del fallace assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi. di per se, improduttivo di rifiuti solidi urbani.
In allegato il testo completo della Sentenza.